Liquidazione spese sotto i minimi tariffari: necessaria la fase istruttoria e divieto di riduzione oltre il 50% (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6079 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50% i valori medi delle tabelle allegate alle tariffe forensi. La fase istruttoria o di trattazione, di cui all’art. 4, comma 5, lett. c), d.P.R. n. 55/2014, deve essere liquidata anche quando l’attività difensiva, pur non essendosi tradotta in specifici atti istruttori, si è comunque sostanziata in attività riconducibili a tale fase, come lo studio della controversia e la predisposizione delle difese. Il giudice, nel liquidare il compenso, deve dare conto delle ragioni per cui non riconosce i compensi stabiliti dal decreto ministeriale in relazione alle singole fasi processuali. Il mancato riconoscimento della fase istruttoria, con conseguente liquidazione al di sotto dei minimi tariffari, integra violazione dell’art. 2233, comma 2, c.c. e dell’art. 111 Cost.
Il Fatto
Il contribuente impugnava l’estratto di ruolo per contestare la pretesa contributiva portata dalle cartelle sottostanti. Il tribunale accoglieva il ricorso, ma la liquidazione delle spese processuali era ritenuta insufficiente dalla Corte d’appello, che accoglieva il gravame sul punto, riducendo però le spese del primo grado sotto i minimi tariffari e liquidando quelle del secondo grado in misura inferiore ai minimi previsti dal d.m. n. 55/2014.
Avverso tale sentenza, il contribuente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 4 d.m. n. 55/2014, dell’art. 2233, comma 2, c.c. e dell’art. 111 Cost., per non aver la Corte territoriale riconosciuto la fase istruttoria e per aver liquidato le spese in misura inferiore ai minimi tariffari.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondate entrambe le censure. Quanto alla fase istruttoria, i giudici di legittimità hanno chiarito che in tale fase devono ricomprendersi le attività di cui all’art. 4, comma 5, lett. c), d.m. n. 55/2014, tra cui le richieste di prova, le memorie illustrative, l’esame degli scritti e dei documenti delle altre parti, le istanze al giudice in qualsiasi forma. La Corte ha quindi censurato la sentenza impugnata per non aver valutato se le attività compiute per le distinte fasi liquidate, ossia quella introduttiva e decisionale, oltre alla fase di studio della controversia, potessero riferirsi anche ad alcune delle attività previste dalla disposizione citata.
In relazione alla riduzione sotto i minimi, la Corte ha richiamato il principio per cui il giudice non può diminuire oltre il 50% i valori medi delle tabelle tariffarie, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità. Nel caso di specie, il valore della controversia era limitato a una somma determinata, sicché la liquidazione avrebbe dovuto attestarsi sui minimi calcolati in base al d.m. n. 55/2014 aggiornato al d.m. n. 147/2022, laddove la somma liquidata era invece inferiore, senza alcuna motivazione in ordine alla non riconoscibilità dei compensi.
La Corte ha inoltre rilevato che il quadro normativo, successivamente all’emanazione del d.m. n. 37/2018, ha eliminato l’espressione “di regola” in relazione al potere di riduzione, chiarendo che la riduzione non può superare il 50% (fino al 70% per la sola fase istruttoria), con la conseguenza che non è più consentita una liquidazione al di sotto dei minimi tariffari. Tale modifica, come evidenziato anche dal parere del Consiglio di Stato, risponde all’esigenza di superare l’incertezza applicativa e di garantire una soglia minima di remunerazione della prestazione professionale.
In accoglimento del ricorso, la Corte ha cassato la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame del regime di regolamentazione delle spese, alla luce dei principi enunciati e secondo il regime tariffario vigente al momento della liquidazione.
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Nota della Redazione
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