Sostituzione del commissario ad acta per sopravvenuto trasferimento del funzionario (TAR Basilicata n. 301 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il commissario ad acta nominato per l’esecuzione del giudicato deve essere sostituito quando, per sopravvenuti motivi organizzativi dell’amministrazione, non sia più in grado di portare a compimento l’attività sostitutiva, come nel caso di avvenuto trasferimento del funzionario designato ad altra sede. In tale evenienza, il giudice dell’ottemperanza ordina all’autorità amministrativa di indicare un nuovo funzionario, mantenendo ferma la finalità satisfattiva del giudicato. Non può invece essere accolta la domanda della parte ricorrente volta ad affidare direttamente al commissario uscente il compimento dell’attività, allorché risulti necessario avviare una nuova interlocuzione con l’organo liquidatore dell’ente debitore.
Il Fatto
La società ricorrente aveva ottenuto, nei confronti della Comunità Montana Basso Sinni in liquidazione, un decreto ingiuntivo confermato in sede di opposizione, con il quale l’ente era stato condannato al pagamento di una somma, oltre interessi. Rimasto inadempiuto il titolo esecutivo, la società aveva proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato dinanzi al TAR Basilicata, che aveva accolto la domanda e nominato commissario ad acta il Prefetto di Matera, con facoltà di delega.
Il funzionario delegato dal Prefetto, dopo aver svolto le attività preliminari e aver accertato che la Regione Basilicata aveva autorizzato la vendita del Rifugio sul Monte Coppola, privilegiando l’acquisizione da parte del Comune di Valsinni, aveva riferito al Tribunale del proprio avvenuto trasferimento dalla Prefettura di Matera a quella di Foggia, chiedendo di valutarne la sostituzione. La società ricorrente aveva invece chiesto che la vendita del bene fosse affidata direttamente al commissario uscente.
La Motivazione della Corte
Il TAR Basilicata ha ritenuto opportuno sostituire il commissario ad acta, considerato che il funzionario delegato era stato trasferito ad altra sede e non risultava quindi più nella condizione di portare a compimento l’incarico. Il Tribunale ha pertanto ordinato al Prefetto di Matera di indicare un altro funzionario della Prefettura, dando continuità al procedimento esecutivo.
Quanto alla richiesta della società ricorrente di affidare direttamente al commissario uscente la vendita del Rifugio sul Monte Coppola, il Collegio non l’ha accolta, rilevando che risulta necessario l’avvio da parte del nuovo commissario ad acta di un’interlocuzione con il nuovo commissario liquidatore della Comunità Montana. La sostituzione del funzionario non è infatti un mero adempimento formale, ma risponde all’esigenza di garantire che l’attività sostitutiva sia svolta da chi è funzionalmente in grado di operare con l’amministrazione interessata.
L’ordinanza si inserisce nel quadro del giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice conserva il potere di adeguare gli strumenti esecutivi alle sopravvenienze che ne ostacolino il corretto svolgimento, senza con ciò modificare il contenuto del giudicato ma assicurandone l’effettiva attuazione.
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Nota della Redazione
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