Compenso dell’avvocato distrattario e inadempimento degli obblighi informativi (Cass. civ. Sez. II n. 15526 del 10.06.2025)
Il dovere di diligenza dell’avvocato impone di informare il cliente della necessità di impugnare la liquidazione delle spese; l’omissione, se incide sugli interessi del cliente, giustifica l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. e la perdita del diritto al compenso.