Esclusione delle imprese di scopo dall’agevolazione Tremonti Ambiente: legittima e non contrasta con il diritto UE (Cass. civ. Sez. 5 n. 16385 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio fiscale di cui all’art. 6, commi da 13 a 19, legge n. 388/2000 spetta alle imprese per l’acquisto di immobilizzazioni materiali necessarie per prevenire, ridurre e riparare i danni causati all’ambiente dall’esercizio dell’attività da esse svolta. Il presupposto implicito dell’agevolazione è l’inerenza del danno all’attività dell’impresa investitrice, con la conseguenza che restano escluse le imprese costituite al solo scopo di produrre energia e rivenderla a terzi. L’interpretazione restrittiva non contrasta con il diritto dell’Unione europea, poiché la normativa in materia di aiuti di Stato è meramente autorizzativa e non impone agli Stati membri di concedere aiuti alle imprese “di scopo”. L’esclusione è frutto della discrezionalità del legislatore nazionale e non determina una disparità di trattamento illegittima.
Il Fatto
La società, attiva nel settore dell’energia, aveva realizzato un investimento per l’acquisizione di un impianto fotovoltaico ammesso alla “Tariffa incentivante” (c.d. “II Conto Energia”). L’impresa, ritenendo di poter cumulare il beneficio tariffario con la detassazione degli investimenti ambientali, aveva presentato istanza di rimborso per la maggiore IRES versata. L’Agenzia delle Entrate aveva opposto un silenzio-rifiuto: per l’Ufficio, l’agevolazione non spettava alle c.d. “imprese di scopo”, costituite per produrre energia destinata alla vendita, ma solo alle imprese “inquinanti” che investono per ridurre i danni del proprio ciclo produttivo.
Dopo un primo esito favorevole in primo grado, la causa era giunta in Cassazione, che con ordinanza n. 27308/2023 aveva accolto la tesi dell’Agenzia, cassando la sentenza di secondo grado. Nel giudizio di rinvio, la società aveva tentato di dimostrare l’errore interpretativo, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano aveva confermato il diniego. La società ha quindi proposto un nuovo ricorso per cassazione, sollevando tre motivi incentrati sul contrasto con il diritto dell’Unione e sul difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione esamina congiuntamente i tre motivi di ricorso, ritenendoli strettamente connessi. In via preliminare, il Collegio riconosce che, in assenza di giudicato sul diritto fatto valere, possono essere riproposte in sede di rinvio questioni di diritto eurounionale. Tuttavia, nel merito, le censure vengono dichiarate inammissibili.
Il Collegio dà continuità all’orientamento già espresso nelle pronunce n. 29365/2020, n. 25157/2023 e nell’ordinanza di rinvio n. 27308/2023, secondo cui il beneficio spetta solo alle imprese che investano per prevenire o riparare i danni causati all’ambiente dalla propria attività. La lettera dell’art. 6, comma 15, legge n. 388/2000, che parla di “immobilizzazioni necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all’ambiente”, depone chiaramente nel senso che l’agevolazione è destinata alle imprese che svolgono un’attività “inquinante” e intendono mitigarne gli effetti.
La Corte esamina poi la normativa eurounionale, art. 23 del regolamento (CE) n. 800/2008, evidenziando come essa non ponga un obbligo per gli Stati di concedere aiuti a favore degli investimenti in energie rinnovabili. Si tratta di una norma meramente autorizzativa, che lascia agli Stati la scelta se e a quali condizioni sostenere determinate categorie di imprese. Il legislatore italiano ha legittimamente deciso di destinare risorse pubbliche alle imprese che compiono una “transizione ecologica” del proprio ciclo produttivo, e non a quelle create unicamente per commerciare energia.
Infine, il Collegio chiarisce che la ratio dell’esclusione non risiede nella distorsione della concorrenza nel mercato comune, ma nella discrezionalità del legislatore. La differente disciplina tra imprese “di scopo” e imprese che investono per ridurre il proprio impatto ambientale è ragionevole e legittima e non configura una disparità di trattamento. Il ricorso è quindi inammissibile e la società viene condannata alle spese.
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Nota della Redazione
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