Esecuzione del giudicato sulla carta docente: commissario ad acta e penalità (TAR Emilia-Romagna n. 228 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, la mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’Amministrazione non costituita integra prova dei presupposti del rimedio. Il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, decorre dalla notificazione della sentenza all’Amministrazione statale. Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato, nomina il commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento e condanna al pagamento della somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurandola agli interessi legali sulla prestazione oggetto del giudicato.
Il Fatto
Il ricorrente, docente precario, ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 194/2025 del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro. Con quella pronuncia il giudice ordinario aveva riconosciuto il diritto del ricorrente al beneficio economico della carta docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, oltre alla indennità sostitutiva per ferie non fruite.
Il ricorrente assume l’eseguito adempimento solo per la seconda voce. Espone che il Ministero intimato, pur regolarmente notificato e non costituitosi, non ha attivato la carta elettronica. Chiede quindi l’ordine di conformazione al giudicato, entro un termine congruo, e la condanna al pagamento della somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. per il ritardo.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti del rimedio di ottemperanza. Ha valorizzato l’omessa contestazione del ricorrente e la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione, che non ha offerto alcuna prova contraria circa l’adempimento. Risulta così dimostrato il difetto di esecuzione del giudicato del giudice ordinario nella parte relativa alla carta docente.
Il Collegio ha poi verificato il decorso del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, concede alle Amministrazioni statali per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Il termine è decorso dalla notificazione della sentenza in data 28 aprile 2025 all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero. Ha inoltre dato rilievo alla certificazione del passaggio in giudicato rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale.
In accoglimento della domanda, il TAR ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, nei modi e nei termini indicati, entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale competente per gli ordinamenti scolastici, o un funzionario dallo stesso delegato. Il commissario provvederà su richiesta del ricorrente, entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione.
Il Collegio ha escluso la liquidazione di alcun compenso in favore del commissario, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Ha però accolto la domanda di condanna al pagamento della somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinandola negli interessi legali sulla prestazione oggetto del giudicato.
Il TAR ha individuato quale dies a quo il giorno della notificazione della presente sentenza all’Amministrazione e quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo, sia pur tardivo, oppure quello dell’esecuzione effettuata in via sostitutiva dal commissario. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.