Nullità della sentenza per motivazione apparente sulla ammissibilità dell’appello tributario (Cass. civ. Sez. 5 n. 21961 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La motivazione della sentenza è solo apparente – e il provvedimento è nullo per error in procedendo – quando, ancorché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudicante e tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture. La relativa censura è denunciabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., solo nei limiti della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., non essendo più configurabili i vizi di contraddittorietà ed insufficienza della motivazione. Incorre in tale vizio la sentenza di appello che dichiari ammissibile il gravame in materia tributaria senza motivare sulle ragioni per cui le censure non siano generiche, nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado e l’eccezione sollevata dall’ufficio ai sensi degli artt. 53 e 57 d.lgs. n. 546 del 1992.
Il Fatto
A seguito della presentazione di un modello DOCFA relativo ad una diversa distribuzione degli spazi interni di un’unità immobiliare, l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato la classe (da 1 a 7) e la rendita catastale dell’immobile. Le contribuenti avevano impugnato l’avviso di accertamento, ma la Commissione Tributaria Provinciale di Latina aveva dichiarato il ricorso inammissibile per genericità dei motivi. La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, accogliendo l’appello delle contribuenti, aveva invece ritenuto ammissibile il ricorso. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, deducendo, con il primo motivo, la nullità della sentenza per motivazione apparente.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ravvisando la nullità della sentenza impugnata. Ha preliminarmente ricordato che, a seguito delle Sezioni Unite n. 8053/14, il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. L’anomalia motivazionale denunciabile si esaurisce, quindi, nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. La motivazione è solo apparente quando, pur esistendo graficamente, non rende percepibile il fondamento della decisione, lasciando all’interprete il compito di integrarla con congetture.
Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata, dopo aver descritto la declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado e l’eccezione di genericità dell’appello sollevata dall’ufficio, si era limitata ad affermare l’ammissibilità del gravame senza spiegare le ragioni per cui la doglianza relativa alla congruità del classamento non fosse caratterizzata da profili di genericità ed indeterminatezza. In particolare, la Corte territoriale non aveva dato risposta all’eccezione dell’Agenzia fondata sugli artt. 53 e 57 d.lgs. n. 546 del 1992, né aveva chiarito perché le difese articolate in appello non integrassero nuove argomentazioni rispetto a quelle prospettate in primo grado.
La Corte ha quindi concluso che la motivazione della sentenza impugnata era apparente, non essendo idonea a esplicitare le ragioni del convincimento in ordine all’ammissibilità del ricorso. Ha, pertanto, accolto il primo motivo, assorbiti il secondo ed il terzo, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo giudizio e la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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