L’improcedibilità del ricorso per cassazione per omesso deposito della relata di notifica della sentenza (Cass. civ. Sez. 2 n. 12978 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione, contenuta nel ricorso per cassazione, di avvenuta notificazione della sentenza impugnata è una manifestazione di autoresponsabilità della parte, che fa sorgere l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica, ovvero le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione in caso di notifica a mezzo PEC. Il deposito della mera copia autentica della sentenza, priva della relazione di notificazione, importa il difetto di procedibilità del ricorso, vizio rilevabile d’ufficio e non sanato dalla mancata contestazione del controricorrente. La sanzione non contrasta con gli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU. L’improcedibilità non può essere evitata qualora la notifica del ricorso sia avvenuta oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza.
Il Fatto
Con ricorso notificato il 30 settembre 2020, il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Roma, pubblicata nel giugno 2020, proponendo sette motivi di cassazione. La controparte ha resistito con controricorso. Nell’imminenza dell’adunanza camerale, il ricorrente ha depositato memoria, ma dagli atti di causa è emersa una questione preliminare di rito.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto superfluo esaminare i motivi di ricorso, palesandosi dagli atti l’improcedibilità dell’impugnazione. Ha ricordato il principio, consolidato, secondo cui la dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata impegna il ricorrente a depositare, nel termine di cui all’art. 369 c.p.c., la copia della sentenza completa della relata di notifica, senza possibilità di sanare l’omissione con la produzione tardiva ai sensi dell’art. 372 c.p.c.. Nel caso di notifica a mezzo PEC, il deposito deve avvenire tramite il messaggio di posta elettronica certificata in formato .eml o .msg.
Nella specie, il ricorrente ha depositato la copia della sentenza con attestazione di conformità ma priva della relazione di notificazione, come emergeva anche dal tenore del ricorso, che indicava tra le produzioni la sola copia autentica. La documentazione mancante non è stata prodotta da altri né risultava acquisita agli atti. La Corte ha escluso che potesse trovare applicazione il principio per cui il ricorso è procedibile qualora la notifica si sia perfezionata entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, poiché la notifica del ricorso è avvenuta il 30 settembre 2020, oltre tale arco temporale.
La Corte ha infine chiarito che l’improcedibilità può essere rilevata d’ufficio senza stimolare il contraddittorio, poiché la violazione di norme sui requisiti di procedibilità è rilevabile in ogni stato e grado del processo e la parte, con ordinaria diligenza, avrebbe potuto prefigurarsela, senza che ciò integri una violazione dell’art. 6, § 1, CEDU.
Il ricorso è stato dichiarato improcedibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento di un ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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