La messa in mora del creditore sanitario: l’invio di fatture non basta ad interrompere la prescrizione (Cass. civ. Sez. 1 n. 13039 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’invio di una fattura, anche se effettuato tramite una procedura amministrativa di certificazione e pagamento di crediti pregressi prevista da una delibera della giunta regionale, non costituisce atto interruttivo della prescrizione qualora non ricorrano i presupposti per la costituzione in mora, quali l’esistenza di un contratto con prestazioni ripetute a scadenze predeterminate o l’indicazione in fattura di un termine per il pagamento e dell’avvertimento che, in caso di omesso adempimento, il debitore dovrà considerarsi in mora. L’interpretazione di un atto amministrativo che incide su un rapporto civilistico si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile in cassazione solo per violazione delle regole ermeneutiche o per omesso esame di un fatto decisivo, non per la mera contrapposizione di una diversa interpretazione.
Il Fatto
La società ricorrente, creditrice per conguaglio di prestazioni sanitarie erogate negli anni 2003-2004 e documentate da fatture, otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti di un’azienda ospedaliera. Il giudice dell’opposizione rigettava l’opposizione della debitrice, ma la Corte d’appello, riformando la sentenza di primo grado, accoglieva l’eccezione di prescrizione sollevata dall’azienda ospedaliera.
La Corte territoriale, pur riconoscendo la natura decennale del termine prescrizionale, riteneva che l’invio di una richiesta di pagamento, avvenuto nel 2008 tramite la procedura prevista da una delibera della Giunta Regionale, non avesse interrotto la prescrizione, in quanto l’invio di fatture non è idoneo a produrre tale effetto senza il ricorrere di specifici presupposti. La società creditrice proponeva quindi ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La S.C. ha preliminarmente inquadrato la questione, esaminando l’unico motivo di ricorso con cui la società deduceva la violazione delle norme sull’interpretazione dei contratti, dell’art. 1, comma 180, legge n. 311/2004 e dell’art. 1219 cod. civ.. La ricorrente sosteneva che la procedura DGR fosse il presupposto del pagamento previsto dal piano di rientro concordato tra Stato e Regione, e che la richiesta di pagamento trasmessa tramite l’invio di un file integrasse gli estremi di una messa in mora.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha dichiarato il motivo inammissibile, rilevando come la società ricorrente, dopo una generica doglianza, avesse censurato il percorso argomentativo del giudice di merito senza indicare le norme violate, limitandosi ad invocare una diversa interpretazione della delibera regionale.
Richiamando il principio per cui l’interpretazione di un atto amministrativo si risolve in un’indagine di fatto riservata al merito, la S.C. ha precisato che tale attività è sindacabile in cassazione solo per violazione delle regole ermeneutiche ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. o per omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. Né l’una né l’altra censura possono consistere nella mera contrapposizione di una diversa interpretazione, come invece avvenuto nel caso di specie (con menzione di Cass. Sez. I, n. 15367 del 2024).
La decisione conferma l’orientamento di legittimità secondo cui l’invio di una fattura può interrompere la prescrizione solo in presenza di un contratto con prestazioni periodiche e di fatture recanti l’espressa costituzione in mora. La natura dell’atto non muta per il solo fatto di essere inoltrato tramite una procedura amministrativa regionale di certificazione, in assenza dei requisiti per configurare una messa in mora.
Dichiarata l’inammissibilità del ricorso principale, la S.C. ha statuito l’inefficacia di quello incidentale condizionato, condannando la società ricorrente alla rifusione delle spese di lite e dando atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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