Diffamazione su Facebook e prova liberatoria verità non presunta (Cass. pen. Sez. 5 n. 4263 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di diffamazione, l’esimente della prova liberatoria di cui all’art. 596 cod. pen. non opera per il solo fatto che sia pendente un procedimento nei confronti della persona offesa, ma richiede la piena dimostrazione della verità del fatto attribuito al diffamato, dimostrazione che può essere diretta (acquisita nel medesimo processo penale) o indiretta (mediante produzione della sentenza irrevocabile di condanna). L’esclusione della punibilità si fonda sulla verità oggettiva del fatto, che deve essere provata e non meramente supposta, essendo irrilevante l’eventuale erronea convinzione dell’agente. Ai fini dell’elemento soggettivo del reato è sufficiente il dolo generico, anche nella forma del dolo eventuale, che postula la consapevolezza dell’offensività delle espressioni impiegate nel contesto di riferimento.
Il Fatto
La Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Trapani che aveva dichiarato l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 595, commi 1 e 3, cod. pen. per aver pubblicato sulla piattaforma social “Facebook” commenti e post lesivi dell’onore e della reputazione professionale di due agenti assicurative. Le frasi incriminate attribuivano alle persone offese la sottrazione di una somma di circa 1.000 euro e il conseguente danno patrimoniale.
Avverso la sentenza di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi di censura, incentrati in particolare sulla mancata ammissione della prova liberatoria, sulla erronea valutazione dell’elemento psicologico e su presunti vizi di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato il ricorso inammissibile per la maggior parte dei motivi, ricordando il principio per cui, in assenza di difformità di decisione, le motivazioni di primo e di secondo grado si integrano a vicenda, formando un insieme organico e inscindibile. Il giudice di appello non ha l’obbligo di riesaminare gli argomenti del primo giudice che ritenga convincenti, purché dimostri di aver considerato le doglianze dell’appellante.
Quanto alla prova liberatoria, la Corte ha chiarito che l’art. 596 cod. pen. esige la prova piena della verità del fatto attribuito al diffamato. La semplice pendenza di un procedimento penale nei confronti della persona offesa non è sufficiente a integrare la condizione che abilita l’autore delle dichiarazioni offensive alla prova liberatoria, la quale si consegue solo con la piena dimostrazione dell’esistenza del fatto. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva escluso l’operatività dell’esimente, non essendo stata dimostrata la verità del fatto screditante, consistente nell’inadempimento contrattuale derivante dal mancato rilascio del certificato di rischio. Tale conclusione era stata ragionevolmente desunta dalla mancata citazione in giudizio delle parti civili da parte dell’imputato.
I motivi di ricorso, pur formalmente riferiti al vizio di motivazione, sono stati considerati come diretti a sollecitare una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. La prospettazione di una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali non integra il vizio di legittimità di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., che ricorre solo in presenza di motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica.
Il quarto motivo, concernente l’elemento soggettivo, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha ribadito che ai fini della sussistenza del dolo di diffamazione è sufficiente il dolo generico, che può assumere la forma del dolo eventuale e che implica l’uso consapevole di espressioni socialmente interpretabili come offensive. La consapevolezza dell’offensività emergeva dal carattere oggettivamente offensivo dei commenti, dalla pubblicazione su una piattaforma social idonea alla diffusione dei contenuti e dalla circostanza che l’imputato, in quanto avvocato, fosse in grado di comprendere la portata diffamatoria delle frasi.
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Nota della Redazione
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