Difformità tra prodotto offerto e lex specialis: il TAR Lazio annulla l’aggiudicazione (TAR Lazio n. 10249 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La generica indicazione di provenienza del pescato da un’ampia area FAO non è equiparabile alla specifica qualità merceologica richiesta dal Capitolato. L’equivalenza funzionale non può giustificare la fornitura di un prodotto con caratteristiche qualitative o di conservazione differenti da quelle prescritte, specialmente in settori sensibili come la ristorazione collettiva. L’offerta che presenti difformità sostanziali rispetto alle schede tecniche obbligatorie è parziale e, in quanto tale, soggetta a esclusione. L’Amministrazione è tenuta ad applicare il medesimo metro di giudizio tra lotti di una stessa gara, a prescindere dalla natura dei prodotti.
Il Fatto
La società, seconda classificata nel lotto 16 di una procedura per accordi quadro destinati alle mense della Marina Militare, impugnava l’aggiudicazione in favore della controinteressata. Dopo l’infruttuoso sollecito in autotutela, proponeva ricorso deducendo plurime difformità dell’offerta vincitrice rispetto alle prescrizioni del Capitolato: schede tecniche incomplete, prodotti non corrispondenti a quelli richiesti, modifica dell’unità di misura e presunta anomalia dei prezzi. Veniva inoltre denunciata la disparità di trattamento rispetto a un altro lotto della medesima gara, in cui la stessa ricorrente era stata esclusa per una difformità ritenuta minore.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondate tre delle censure relative alla conformità dell’offerta. Quanto al polpo, l’indicazione “Marocco” identifica una qualità merceologica specifica, non sovrapponibile alla provenienza dall’Atlantico centro-orientale; il principio di equivalenza funzionale presuppone caratteristiche prestazionali equipollenti, qui escluse. Allo stesso modo, il “fritto misto di pesce in pastella” non è equiparabile a un preparato a base di molluschi e crostacei. Infine, per la torta rotolo, la richiesta di prodotto surgelato risponde a esigenze logistiche e di conservazione oggettivamente premianti, sicché la fornitura di un prodotto refrigerato non può essere avallata.
Diversamente, è stata respinta la censura sui surimi, poiché la differenza tra “aragosta” e “astice” non è decisiva in un prodotto che per sua natura è un impasto di pesce aromatizzato. È stata altresì ritenuta infondata la doglianza sulla presunta anomalia dell’offerta: la verifica di congruità condotta dall’Amministrazione risultava adeguatamente motivata e supportata da documentazione, mentre le contestazioni della ricorrente non erano suffragate da elementi oggettivi.
Quanto alla disparità di trattamento, il Collegio ha osservato che la diversità tra prodotti IGP e prodotti comuni non giustifica un diverso metro di giudizio: rileva la difformità tra quanto offerto e quanto richiesto dal Capitolato, a prescindere dai marchi di garanzia. La mancata esclusione dell’aggiudicataria nel lotto 16, a fronte di carenze analoghe a quelle sanzionate nel lotto 17, integra una violazione del principio di parità di trattamento.
Alla luce delle difformità accertate, l’offerta è stata qualificata come parziale e, pertanto, assoggettata all’esclusione prevista dall’art. 17 del Capitolato speciale. L’accoglimento della domanda principale ha reso ultroneo l’esame delle domande subordinate. Il Collegio ha conseguentemente annullato l’aggiudicazione e disposto l’inefficacia del contratto, se stipulato, con il subentro della ricorrente per l’intera durata, previa verifica dei requisiti, differendo gli effetti di quaranta giorni per consentire un’ordinata transizione.
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Nota della Redazione
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