Cessazione della materia del contendere per annullamento in autotutela del provvedimento sanzionatorio (TAR Lazio n. 10194 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm. definisce il giudizio nel merito e consegue alla integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale fatto valere in giudizio, realizzata dall’Amministrazione con un provvedimento posto in essere spontaneamente e non in esecuzione di un ordine giudiziale. Essa ricorre quando la situazione sopravvenuta soddisfa in modo pieno ed irretrattabile l’interesse legittimo azionato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito. La revoca in autotutela del provvedimento sanzionatorio — adottata per errata individuazione del destinatario — costituisce atto satisfattivo della pretesa sostanziale e legittima la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna dell’Amministrazione alle spese per soccombenza virtuale.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la determinazione dirigenziale con cui il Comune aveva disposto la demolizione d’ufficio di un’opera abusiva e la successiva ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria, emesse nei suoi confronti nella qualità di proprietario non responsabile dell’abuso. L’interessato contestava la propria legittimazione passiva, assumendo di non essere mai stato proprietario né detentore dell’immobile oggetto del provvedimento, e deduceva altresì la mancata notifica degli atti presupposti.
Nelle more del giudizio, a seguito di ulteriori accertamenti, l’Amministrazione comunale accertava che la proprietà dell’immobile apparteneva ad altri soggetti e adottava una nuova determinazione di revoca e annullamento in autotutela dei precedenti provvedimenti sanzionatori, notificata alla parte ricorrente. Il Comune chiedeva quindi la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per addivenire alla pronuncia declaratoria della cessazione della materia del contendere, sulla base della esplicita istanza formulata dalla difesa del ricorrente e della documentazione depositata dall’Amministrazione comprovante l’avvenuta revoca delle determinazioni dirigenziali impugnate.
Richiamando i consolidati principi della giurisprudenza amministrativa, il Collegio ha ribadito che la cessazione della materia del contendere consegue alla integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale azionato, realizzata dall’Amministrazione con un provvedimento spontaneo e non esecutivo di un ordine giudiziale. La pronuncia ha contenuto di accertamento nel merito della pretesa e non valenza meramente processuale, poiché la piena soddisfazione dell’interesse rende ultronea qualsiasi ulteriore decisione.
Nella fattispecie, l’atto di revoca adottato dal Comune — fondato sull’accertamento della erronea individuazione del destinatario — ha integralmente satisfatto la pretesa sostanziale del ricorrente, determinando il venir meno dell’utilità di una pronuncia di merito. Il Tribunale ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
Quanto alle spese di lite, seguendo il criterio della soccombenza virtuale di cui all’art. 91 cod. proc. civ., il Collegio le ha poste a carico dell’Amministrazione comunale, in ragione della evidente fondatezza del ricorso emersa all’esito dell’attività di autotutela.
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Nota della Redazione
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