Silenzio assenso edilizio escluso per dichiarazioni mendaci sulle preesistenze (TAR Lazio n. 9710 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia edilizia, il silenzio assenso di cui all’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001 non si perfeziona con il mero decorso del tempo, ma richiede che l’istanza sia completa e non viziata da dichiarazioni mendaci. La mancata rappresentazione, da parte del richiedente, dell’esistenza di un’ingiunzione di demolizione mai impugnata né eseguita relativa alle preesistenze del fabbricato integra una fattispecie ostativa alla formazione tacita del titolo. Le tolleranze costruttive di cui all’art. 34-bis d.P.R. n. 380/2001 non possono essere invocate per sanare la mendacia dell’istanza, operando il principio tempus regit actum rispetto alla data di perfezionamento del silenzio.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la determinazione dirigenziale con cui Roma Capitale aveva respinto la domanda di permesso di costruire per ampliamento di un fabbricato esistente, presentata ai sensi della legge regionale sul c.d. “piano casa”, negando contestualmente la formazione del silenzio assenso sull’istanza. L’amministrazione fondava il diniego sulla circostanza che la ricorrente avesse omesso di rappresentare l’esistenza di una precedente determinazione del 2005, mai impugnata né ottemperata, con cui era stata ingiunta la demolizione delle opere realizzate in difformità dalla concessione edilizia originaria.
La società deduceva, da un lato, che le difformità sarebbero rientrate nelle tolleranze costruttive di cui all’art. 34-bis del d.P.R. n. 380/2001 e, dall’altro, che il titolo si sarebbe ormai formato per silentium a decorrere dal settembre 2018, con conseguente impossibilità per l’amministrazione di negarne il rilascio. Nel corso del giudizio, la ricorrente presentava anche un’istanza di sanatoria, poi respinta dall’amministrazione nel 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha incentrato la decisione sulla questione della formazione del silenzio assenso, rilevando l’esistenza di due orientamenti giurisprudenziali: il primo, consolidato, secondo cui la mancanza dei requisiti sostanziali impedisce la formazione del titolo tacito; il secondo, più recente, secondo cui il silenzio si forma comunque al decorso del termine, salva la possibilità per l’amministrazione di esercitare i poteri di autotutela.
Il Tribunale ha osservato come entrambi gli orientamenti convergano nel ritenere che il silenzio assenso non si formi in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni ai sensi dell’art. 21 della legge n. 241/1990, nonché in caso di radicale inconfigurabilità giuridica dell’istanza.
Applicando tale principio al caso di specie, il Collegio ha rilevato che la ricorrente aveva omesso di rappresentare l’esistenza dell’ingiunzione di demolizione del 2005, mai impugnata né eseguita, tanto in sede di presentazione dell’istanza di permesso di costruire quanto in occasione del deposito dei “nuovi tipi” e nelle successive interlocuzioni procedimentali, nelle quali aveva insistito sulla non essenzialità delle variazioni senza mai menzionare l’ordine di demolizione.
Quanto all’invocazione delle tolleranze costruttive, il Tribunale ne ha escluso l’operatività in ragione del principio tempus regit actum, rilevando la contraddittorietà logica dell’invocare, a sostegno della formazione del silenzio assenso avvenuta nel 2018, una norma entrata in vigore successivamente a tale data. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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