Riconoscimento titolo estero di sostegno: obbligo di valutazione effettiva con misure compensative (TAR Lazio n. 9567 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito della disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all’estero, anche al di fuori del campo di applicazione della direttiva 2005/36/CE, le autorità nazionali sono tenute a prendere in considerazione l’insieme dei diplomi, certificati e altri titoli, nonché l’esperienza professionale pertinente dell’interessato, procedendo a un confronto effettivo tra le competenze attestate e quelle richieste dalla normativa nazionale. Il diniego di riconoscimento del titolo estero per l’insegnamento di sostegno non può fondarsi su rilievi di carattere generale e formale, ma deve essere assistito da un’adeguata motivazione che tenga conto delle conoscenze e abilità acquisite, anche ricorrendo, in caso di differenze sostanziali, a misure compensative che possono essere aggravate con la previsione di ore aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio.
Il Fatto
Una docente aveva chiesto al Ministero dell’Istruzione il riconoscimento di un titolo di formazione sul sostegno (“Corso in attenzione alle specifiche esigenze di sostegno”) conseguito in Spagna presso l’Universidad San Jorge de Zaragoza, ai sensi della direttiva 2005/36/CE e del D.lgs. 206/2007. L’Amministrazione aveva rigettato l’istanza, ritenendo il titolo privo dei requisiti giuridici per poter essere valutato come attestato che dà accesso all’insegnamento in qualità di insegnante specializzato sul sostegno in Italia. A seguito del diniego, la docente aveva proposto ricorso innanzi al TAR Lazio, chiedendo l’annullamento del provvedimento e il risarcimento del danno per perdita di chance.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, richiamando la direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, e la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, secondo cui le autorità di uno Stato membro sono tenute a prendere in considerazione l’insieme dei diplomi e delle esperienze pertinenti dell’interessato, procedendo a un confronto tra le competenze attestate e quelle richieste dalla normativa nazionale. Il giudice amministrativo ha quindi valutato il provvedimento impugnato, rilevando come la motivazione del diniego fosse affidata a rilievi di carattere generale e formale, quali il richiamo ai requisiti per l’attivazione dei corsi di specializzazione previsti dall’art. 3 del D.M. 30.09.2011 e il riferimento al “sostegno educativo” anziché al “sostegno didattico”. Il TAR ha sottolineato come dagli atti emergesse una diffusa sovrapposizione tra le materie approfondite nel percorso spagnolo e gli insegnamenti previsti dall’Allegato B del D.M. 30.09.2011, senza che l’Amministrazione avesse proceduto a un effettivo confronto tra i due percorsi formativi.
Inoltre, il Collegio ha osservato che il Ministero non aveva considerato la possibilità di individuare misure compensative, ritenendo che il riconoscimento del titolo avrebbe determinato una disparità di trattamento con i cittadini italiani che seguono il percorso ordinario. Sul punto, il giudice ha precisato che l’assenza di un titolo abilitativo non può costituire una barriera preconcetta al riconoscimento, che può avvenire anche con misure compensative, eventualmente aggravate con la previsione di ore aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio, conformemente alla giurisprudenza euro-unitaria (Corte di Giustizia, 8 luglio 2021, C-166/2020).
Da ultimo, il TAR ha rilevato una contraddizione nell’operato dell’Amministrazione: il Dicastero aveva infatti ammesso ai percorsi di specializzazione di cui all’art. 7 del D.L. 71/2024, convertito con modificazioni dalla L. 106/2024, docenti in possesso del medesimo titolo estero per cui era causa, ritenendo evidentemente che la formazione soddisfacesse i requisiti di qualità richiesti dal Decreto Interministeriale n. 77/2025.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato accolto in parte, con annullamento del diniego e obbligo per l’Amministrazione di riesaminare l’istanza effettuando un’approfondita analisi della formazione e dell’esperienza professionale dell’interessata, anche ai fini dell’eventuale assegnazione di misure compensative. Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio ha dichiarato l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, desumendo la rinuncia irrituale formulata dalla difesa della ricorrente ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm.
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Nota della Redazione
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