Versamento ridotto estingue payback dispositivi medici rendendo ricorso improcedibile (TAR Lazio n. 9564 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, configura un meccanismo di definizione agevolata degli obblighi di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, in forza del quale il versamento, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali estingue integralmente l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici. L’integrale versamento della quota ridotta preclude alle aziende ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all’obbligo di corresponsione degli importi per il quadriennio considerato. La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse costituisce l’esito processuale conseguente alla dichiarazione della parte ricorrente di aver aderito al meccanismo transattivo, in ragione del principio dispositivo che regola il processo amministrativo.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato i provvedimenti con cui le Amministrazioni statali e regionali hanno definito i tetti di spesa regionali per dispositivi medici per il quadriennio 2015-2018 e le modalità di compartecipazione delle aziende private alla sostenibilità del Servizio Sanitario, tramite il meccanismo del cosiddetto payback. La ricorrente ha formulato censure per vizi derivanti dalla illegittimità delle norme primarie che disciplinano la materia, nonché per vizi propri dei provvedimenti impugnati.
Nel corso del giudizio è stato approvato, quale ius superveniens, l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, che ha introdotto la possibilità di assolvere gli obblighi di ripiano mediante versamento di una quota ridotta del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la società ricorrente, con memoria depositata in data 18.03.2026, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del gravame, avendo versato a favore della Regione intimata la quota del 25 per cento degli importi prevista dalla novella normativa.
La norma sopravvenuta, nel disciplinare gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018, prevede che gli stessi si intendano assolti con il versamento della quota del 25 per cento e che l’integrale versamento estingua l’obbligazione, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all’obbligo di corresponsione degli importi per gli anni predetti. Il legislatore ha altresì stabilito che, decorso il termine di trenta giorni, le regioni accertano l’avvenuto versamento con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali, con compensazione delle spese di lite.
Il Tribunale ha quindi ritenuto che, stante la dichiarazione della ricorrente di aver aderito al meccanismo agevolato, si imponesse una declaratoria in conformità, in ragione del principio dispositivo che regola anche il processo amministrativo. La dismissione dell’interesse alla decisione del ricorso, conseguente all’avvenuto versamento della quota ridotta, comporta la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, con assorbimento di ogni altra valutazione nel merito. La complessità della materia e la decisione in rito hanno giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
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Nota della Redazione
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