Estinzione payback dispositivi medici al 25% e improcedibilità per carenza interesse (TAR Lazio n. 9354 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118 del 2025, stabilisce che gli obblighi di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015-2018 si intendono assolti con il versamento, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. L’integrale versamento della quota ridotta estingue l’obbligazione e preclude alle aziende fornitrici ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all’obbligo di corresponsione degli importi per il quadriennio. La declaratoria di cessazione della materia del contendere è subordinata all’accertamento regionale dell’avvenuto versamento, pubblicato nei bollettini e siti istituzionali e comunicato alla segreteria del TAR Lazio; in assenza di tali adempimenti comunicativi, il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato i provvedimenti con cui le Amministrazioni statali e regionali avevano definito i tetti di spesa regionali per il quadriennio 2015-2018 e le modalità di compartecipazione delle aziende private alla sostenibilità del Servizio Sanitario, attraverso il meccanismo del cosiddetto “payback“. Gli atti impugnati includevano il provvedimento dirigenziale della Regione Autonoma Valle d’Aosta di definizione dell’elenco delle aziende fornitrici e il D.M. 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa. La ricorrente ha dedotto sia vizi di legittimità costituzionale delle norme primarie di riferimento, sia vizi propri dei provvedimenti applicativi.
La Motivazione della Corte
Nel corso del giudizio è intervenuto lo ius superveniens costituito dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118 del 2025. La novella ha previsto che gli obblighi di ripiano gravanti sulle aziende fornitrici si intendono assolti con il versamento della quota del 25 per cento degli importi, e che l’integrale versamento estingue l’obbligazione, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale. La norma ha inoltre disciplinato il procedimento di accertamento del versamento, ponendo a carico delle Regioni e Province autonome l’onere di pubblicare i provvedimenti di verifica e di comunicarli alla segreteria del TAR Lazio, con conseguente cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese.
Con memoria depositata il 26 febbraio 2026, la società ricorrente ha documentato di aver versato alla Regione la quota del 25 per cento degli importi e ha chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione della materia del contendere. Il Collegio ha tuttavia rilevato che, nella fattispecie, mancavano gli adempimenti comunicativi che la novella ha posto a carico della Regione: l’accertamento regionale dell’avvenuto versamento, la pubblicazione nei bollettini ufficiali e la comunicazione alla segreteria del Tribunale non risultavano infatti perfezionati.
La dichiarazione di avvenuto versamento resa dalla parte ricorrente non poteva quindi integrare la fattispecie legale della cessazione ex lege della materia del contendere, riservata alle ipotesi in cui l’accertamento regionale si sia regolarmente concluso e comunicato. La Corte ha pertanto qualificato l’effetto della sopravvenienza normativa come improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse: l’avvenuto pagamento della quota ridotta ha fatto venire meno l’interesse della ricorrente alla definizione del giudizio, non potendo più conseguire alcuna utilità dalla decisione nel merito.
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile con assorbimento di ogni altra valutazione, e ha disposto l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite, in ragione della decisione in rito e della complessità della materia.
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Nota della Redazione
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