Condizionare l’assunzione a pagamento integra il reato di estorsione (Cass. pen. Sez. 2 n. 13412 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di estorsione la condotta di chi, pur senza rivestire la qualifica di datore di lavoro e senza avere deleghe formali, sfrutti il potere di fatto acquisito all’interno di una società per condizionare l’assunzione di aspiranti lavoratori, versanti in stato di bisogno, alla corresponsione di somme di denaro. L’efficacia coercitiva della richiesta non deriva da un diritto all’assunzione, ma dallo strutturale squilibrio tra le parti, che rende la minaccia idonea a ledere la libera determinazione della vittima. Il principio di diritto che esclude l’estorsione per le condotte del datore di lavoro che impone condizioni deteriori al momento dell’assunzione non si applica quando il soggetto agente non è parte del rapporto contrattuale. Configura altresì estorsione la condotta di chi, potendo intervenire sul rinnovo dei contratti a termine, minacci di interferire negativamente su tale decisione al fine di ottenere il versamento di somme, senza alcuna giustificazione nelle scelte aziendali.
Il Fatto
Il Tribunale dichiarava l’imputato colpevole di estorsione continuata, per aver imposto ad alcune persone offese, aspiranti lavoratori, la corresponsione di somme di danaro al fine di garantirne l’assunzione presso una società, per cui operava, e la prosecuzione del rapporto tramite il rinnovo dei contratti a termine. La Corte di Appello confermava la decisione. Il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 629 cod. pen., la mancanza della condotta minacciosa e vizi di motivazione in merito alla valutazione delle dichiarazioni delle parti civili e alla mancata rinnovazione istruttoria.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha premesso che la giurisprudenza invocata dal ricorrente, che esclude l’estorsione quando il datore di lavoro impone condizioni deteriori all’aspirante dipendente, non è applicabile al caso di specie, in quanto limitata alla fase genetica del rapporto. Nel caso in esame, l’imputato, pur senza competenze o delega, aveva acquisito un potere di fatto nell’orientare le assunzioni, condizionandone l’esercizio al pagamento di somme da parte di soggetti in stato di bisogno. La Corte ha ritenuto che in tale contesto siano integrati tutti gli elementi del delitto di cui all’art. 629 cod. pen., derivando dallo squilibrio delle posizioni l’efficacia coercitiva della richiesta, che si atteggia a strumento antigiuridico lesivo della libera determinazione delle vittime, con conseguente ingiusto profitto e danno.
Quanto alle somme richieste in costanza di rapporto, la Corte ha richiamato il principio per cui la condotta di chi minacci di interferire negativamente sul rinnovo dei contratti a termine per ottenere denaro integra il delitto di estorsione. Ha escluso, inoltre, che l’imputazione postulasse una necessaria correlazione temporale tra versamenti e rinnovi, essendo sufficiente un qualificato collegamento causale tra le richieste e la minaccia di impedire il rinnovo. Con motivazione sintetica, la Corte ha ritenuto le censure difensive volte a una rilettura del merito, preclusa in sede di legittimità, evidenziando la coerenza delle dichiarazioni delle parti civili e la loro corroborazione da parte della messaggistica e dei contatti telefonici acquisiti.
Infine, la Corte ha dichiarato inammissibile anche il motivo concernente la mancata rinnovazione istruttoria, ritenendo la valutazione della Corte territoriale adeguatamente giustificata, in quanto i messaggi di cui si chiedeva l’acquisizione erano nella disponibilità della difesa da anni e non avevano rilievo ai fini dell’accertamento. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
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Nota della Redazione
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