La contestazione della recidiva mediante l’uso del CUI e degli alias (Cass. pen. Sez. 7 n. 15543 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, perché non analitico e riproduttivo di censure già vagliate dal giudice di merito, il ricorso per cassazione che deduca la violazione degli artt. 66, comma 2, cod. proc. pen. e 99 cod. pen. per la mancata prova della recidiva. La sussistenza dei precedenti penali a carico dell’imputato può essere legittimamente accertata attraverso il CUI (codice univoco identificativo) e gli elenchi dei precedenti dattiloscopici, i quali consentono di ricondurre con certezza le diverse generalità alla medesima persona fisica. Le dichiarazioni rese dall’imputato in sede di interrogatorio di convalida dell’arresto costituiscono un elemento pienamente valutabile dal giudice anche nel giudizio abbreviato.
Il Fatto
Il ricorrente, imputato per i reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990 e 477 in relazione all’art. 482 cod. pen., era stato condannato dal Tribunale di Sondrio, con sentenza del 04/07/2024, a seguito di giudizio abbreviato. La Corte di Appello di Milano aveva confermato la pronuncia di primo grado, riconoscendo la contestata recidiva.
Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 66, comma 2, cod. proc. pen. e 99 cod. pen. In particolare, sosteneva la mancanza di prova della recidiva, in quanto il certificato penale risultava negativo e non emergeva alcuna condanna a suo carico, né potevano essergli attribuiti eventuali alias in assenza di attestazioni idonee.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che il motivo di ricorso non era consentito in sede di legittimità, poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito e privo della necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Il ricorrente non si confrontava, infatti, con la motivazione della Corte territoriale, che appariva logica, congrua e corretta in punto di diritto.
Nel merito, la Corte ha escluso la fondatezza della tesi difensiva secondo cui le dichiarazioni rese dall’imputato in sede di interrogatorio di convalida sarebbero prive di valore probatorio. Richiamando un orientamento risalente e mai smentito, ha affermato che tali dichiarazioni costituiscono un elemento pienamente valutabile dal giudice.
Nel caso di specie, lo stesso imputato aveva riconosciuto l’esistenza di precedenti a suo carico, circostanza non qualificabile come mero errore in assenza di elementi concreti che ne dimostrino l’inattendibilità. La Corte ha inoltre precisato che, anche a prescindere dalle dichiarazioni rese, la sussistenza dei precedenti penali sotto altro nome risultava provata tramite il CUI, che ha consentito di accertare in modo oggettivo la presenza di plurimi precedenti.
Gli alias dell’imputato emergevano, altresì, dall’elenco dei precedenti dattiloscopici, consentendo di ricondurre con certezza le diverse generalità alla medesima persona fisica. L’identificazione era avvenuta, quindi, attraverso strumenti conformi alla norma, rendendo legittimo il riconoscimento della recidiva e congrua una risposta punitiva più severa. Il ricorso è stato, conseguentemente, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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