Termine sanzionatorio e natura endoprocedimentale degli atti istruttori (TAR Lazio n. 8214 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative irrogate dalle Autorità indipendenti, il termine di novanta giorni per la notificazione dell’atto di contestazione, previsto dall’art. 14 l. n. 689/1981 e richiamato dall’art. 19-quinquies d.lgs. n. 252/2005, è perentorio ma decorre non dalla materiale cessazione dell’ispezione in loco, bensì dal momento in cui l’Amministrazione ha compiuto l’attività di valutazione e ponderazione degli elementi acquisiti, tale da consentire la piena conoscenza dell’infrazione. Gli atti istruttori aventi valenza endoprocedimentale, quali le relazioni e i pareri resi da organi consultivi interni, non sono immediatamente lesivi e non sono autonomamente impugnabili, né deve esserne garantita la trasmissione al soggetto sanzionato, essendo sufficiente la loro ostensione su richiesta ai sensi dell’art. 3, comma 3, l. n. 241/1990.
Il Fatto
Una società di assicurazione e i componenti del suo consiglio di amministrazione hanno impugnato dinanzi al TAR Lazio le sanzioni irrogate dalla COVIP per violazioni in materia di adesione ai piani individuali pensionistici e di comunicazioni agli iscritti. Nel ricorso introduttivo, i ricorrenti hanno dedotto, tra l’altro, la tardività dell’atto di contestazione rispetto al termine di cui all’art. 14 l. n. 689/1981, la violazione del principio di legalità per l’istituzione di un apposito Comitato istruttorio, l’erronea quantificazione delle sanzioni e l’illegittima pubblicazione del provvedimento sanzionatorio.
Con due successivi ricorsi per motivi aggiunti, la società ha altresì impugnato gli atti endoprocedimentali sottesi al provvedimento sanzionatorio — tra cui la relazione e il verbale del Comitato per l’esame delle irregolarità — chiedendone l’acquisizione al fascicolo processuale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto l’istanza istruttoria, rilevando che gli atti richiesti non sono immediatamente lesivi, non essendo stati oggetto di specifici motivi di gravame né di una preventiva istanza di accesso. In applicazione del principio affermato dal Consiglio di Stato, l’art. 3, comma 3, l. n. 241/1990 non impone all’Amministrazione di notificare tutti gli atti richiamati nel provvedimento, ma solo di indicarne gli estremi e di metterli a disposizione su richiesta dell’interessato.
Sul primo motivo di ricorso, la sentenza esclude la violazione del termine di cui all’art. 14 l. n. 689/1981. Richiamando la giurisprudenza amministrativa e di legittimità, il Tribunale afferma che il dies a quo del termine per la contestazione decorre dal completamento dell’intera attività ispettiva, comprensiva della fase successiva all’ispezione in loco di esame e valutazione della documentazione acquisita. Nel caso di specie, il lasso temporale intercorso tra il termine dell’ispezione presso la sede e la comunicazione di conclusione dell’attività ispettiva è congruo, con conseguente tempestività dell’abbrivio del procedimento sanzionatorio.
Quanto alla censura relativa alla composizione e alle funzioni del Comitato, il Collegio ritiene legittima l’istituzione dell’organo consultivo, trovando essa fondamento nella potestà regolamentare attribuita alla COVIP dall’art. 18, comma 4, d.lgs. n. 252/2005. I pareri endoprocedimentali non richiedono la sollecitazione del contraddittorio e non devono essere allegati al provvedimento finale, mentre la distinzione tra attività istruttoria e decisoria assicura comunque il rispetto dei requisiti del giusto procedimento sanzionatorio.
Sulle violazioni contestate, la sentenza afferma che l’omesso controllo sulle dichiarazioni degli aderenti e le carenze informative delle comunicazioni successive all’erogazione delle prestazioni non hanno carattere meramente formale, essendo idonee a ledere l’affidamento dei soggetti tutelati. In ordine all’elemento soggettivo, il Tribunale ravvisa la sussistenza di una presunzione di colpa ex art. 3 l. n. 689/1981, non superata dalla mera allegazione della delega di funzioni al responsabile dei PIP, gravando sugli amministratori un obbligo di diligenza qualificato ai sensi dell’art. 2392 c.c..
Il Collegio esclude, infine, sia il contrasto dell’art. 19-quinquies, comma 5, d.lgs. n. 252/2005 con la Direttiva (UE) 2016/2341 — la norma nazionale configurando un regime di pubblicazione più ampio rispetto al livello minimo imposto dalla normativa europea — sia il difetto di proporzionalità delle sanzioni, collocatesi al di sotto della metà della cornice edittale. I ricorsi per motivi aggiunti sono dichiarati in parte inammissibili e in parte infondati.
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Nota della Redazione
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