Abbattimento di albero di speciale salvaguardia e obbligo di valutare interventi alternativi (TAR Lazio n. 7248 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’abbattimento di un albero ricadente nella “speciale salvaguardia” di cui all’art. 40 del Regolamento sul verde pubblico e privato di Roma Capitale riveste carattere di extrema ratio. L’Amministrazione deve dimostrare in modo puntuale e non generico che i danni provocati dalla pianta a strutture e impianti non sono altrimenti risolvibili tramite interventi di riduzione del rischio o di ordinaria e straordinaria manutenzione. L’eventuale pericolo per l’incolumità pubblica deve essere concreto e attuale, non meramente ipotetico. La rinnovazione del provvedimento dopo l’annullamento giurisdizionale è consentita una sola volta, dovendo l’Amministrazione riesaminare l’affare nella sua interezza e sollevare tutte le questioni ritenute rilevanti.
Il Fatto
La ricorrente, condomina e proprietaria di alcune unità immobiliari, ha impugnato l’autorizzazione rilasciata da Roma Capitale all’abbattimento di una magnolia grandiflora, di circa 80-100 anni, sita nelle pertinenze del condominio. Il provvedimento, adottato ai sensi dell’art. 40 del Regolamento comunale, è stato emesso a seguito di un precedente annullamento disposto dal TAR Lazio con sentenza n. 19066/2025 per carenza motivazionale. Il contenzioso tra la ricorrente e il condominio si era già concluso in sede civile con sentenza favorevole al condominio, che aveva deliberato l’abbattimento.
Nel nuovo provvedimento, l’Amministrazione ha fatto riferimento a un aggiornato sopralluogo e a un parere dell’Ufficio Tutela Verde Monumentale, ritenendo sussistenti i presupposti per l’abbattimento in ragione dei danni arrecati dalle radici alla pavimentazione condominiale e al muro di confine e del potenziale pericolo di cedimento di quest’ultimo. La ricorrente ha dedotto un unico e articolato motivo, contestando la carenza motivazionale, la nullità per elusione del giudicato e il difetto di istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente respinto l’istanza istruttoria della ricorrente volta a una nuova CTU, ritenendo complete le risultanze istruttorie emerse nel giudizio civile e funzionali alla delibazione degli apprezzamenti tecnici posti a base dell’atto impugnato. La decisione di merito si fonda, quindi, sulla comparazione tra le risultanze della CTU espletata in sede civile e le valutazioni dell’Amministrazione in sede di rinnovato esercizio del potere.
La CTU aveva accertato il buono stato fitosanitario dell’albero, con condizioni vegetative ottimali e assenza di fitopatologie, e aveva escluso una situazione di imminente pericolo per l’incolumità pubblica direttamente connessa alla propensione al cedimento della pianta. Il consulente aveva, inoltre, individuato soluzioni alternative all’abbattimento, come la creazione di cavità sotterranee con sistemi innovativi e interventi di contenimento dell’apparato radicale, con costi stimati in misura ben inferiore a quelli di un intervento di sostituzione.
La Corte ha rilevato un “significativo divario di qualità” tra la specificità dell’approccio tecnico del consulente e le “generiche notazioni” dell’Amministrazione, la quale non aveva preso in esame la soluzione rimediale indicata nella perizia. L’affermazione secondo cui l’accrescimento futuro della pianta avrebbe aggravato i danni è stata ritenuta aleatoria e non supportata da un’analisi aggiornata dei luoghi, così come il riferimento alle interferenze con i sottoservizi è apparso meramente ipotetico.
La sentenza ha quindi statuito che l’Amministrazione, nell’adottare il nuovo provvedimento, ha violato la clausola di “speciale salvaguardia” posta dall’art. 40 del Regolamento capitolino, che richiede una motivazione rigorosa circa l’impossibilità di porre rimedio ai danni con interventi di riduzione del rischio o di manutenzione. L’abbattimento di un albero di grandi dimensioni e pregio ornamentale, in buono stato vegetativo e con funzione di mitigazione ambientale, non può essere disposto sulla base di valutazioni sommarie e non approfondite.
Il ricorso è stato accolto, con applicazione del principio del c.d. “one shot temperato”, in virtù del quale l’Amministrazione, dopo l’annullamento del primo atto, può rinnovarlo una sola volta e deve riesaminare l’affare nella sua interezza. Le spese sono state compensate in ragione della novità e peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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