Improcedibilità del ricorso sul payback dispositivi medici per versamento quota del 25% (TAR Lazio n. 6007 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 7 del d.l. n. 95/2025 configura il versamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano quale meccanismo satisfattivo degli obblighi gravanti sulle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018. Il versamento estingue l’obbligazione, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa alla corresponsione degli importi e determina la cessazione della materia del contendere ovvero, se intervenuto nel corso del giudizio, la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Le spese di lite sono compensate.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato, dinanzi al TAR Lazio, una pluralità di atti, tra cui la determinazione della Regione Sardegna n. 1356 del 28 novembre 2022 e i successivi provvedimenti di numerose Regioni, recanti l’attribuzione degli oneri di ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Il ricorso, integrato da numerosi motivi aggiunti, era diretto anche avverso i presupposti decreti ministeriali di certificazione del superamento del tetto di spesa e di adozione delle linee guida per il ripiano.
Nel corso del giudizio, il ricorrente ha dichiarato all’udienza di smaltimento dell’arretrato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, avendo versato la quota del 25% degli importi richiesti, ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 95/2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della dichiarazione resa dal difensore della società ricorrente, resa ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 95/2025, che ha previsto un meccanismo di definizione agevolata degli obblighi di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per le annualità 2015-2018. Tale disposizione qualifica gli obblighi come assolti con il versamento, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. L’integrale versamento, oltre a estinguere l’obbligazione, preclude alle aziende ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l’obbligo di corresponsione degli importi.
Il TAR ha ritenuto che la disposizione normativa, nel prevedere che le Regioni accertino l’avvenuto versamento con provvedimenti pubblicati e comunicati alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determini la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali. Nel caso di specie, tuttavia, il versamento è intervenuto nel corso del giudizio e la parte ha espressamente dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse.
La Corte ha pertanto dichiarato il ricorso e i motivi aggiunti improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., rilevando che non residua alcuna questione da decidere una volta venuto meno l’interesse sostanziale alla controversia. La declaratoria consegue alla natura satisfattiva del versamento effettuato, che ha integrato la fattispecie estintiva dell’obbligazione e preclusiva di ogni ulteriore iniziativa giurisdizionale.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha disposto la compensazione tra le parti costituite, in ragione della peculiarità della vicenda e della sopravvenienza normativa che ha determinato l’esito del giudizio.
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Nota della Redazione
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