Improcedibilità del payback per avvenuto versamento della quota ridotta (TAR Lazio n. 5352 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici (cd. payback), il versamento, da parte dell’impresa interessata, dell’importo pari alla quota ridotta del 25% di quanto indicato nei provvedimenti regionali di ripiano, effettuato ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio. Ne consegue la declatoria di improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c, cod. proc. amm., non ostandovi la circostanza che la cessazione della materia del contendere, nella peculiare disciplina dettata dalla norma, presupponga formalmente l’accertamento del pagamento da parte della Regione e la relativa comunicazione al Tribunale amministrativo regionale del Lazio. La compensazione delle spese di lite è integrale, ravvisandosi eccezionali ragioni nella peculiarità delle questioni trattate.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore dei dispositivi medici, aveva impugnato, con ricorso straordinario poi trasposto in sede giurisdizionale dinanzi al TAR Lazio, la determinazione direttoriale della Regione Umbria del 14.12.2022 nonché gli atti statali e l’Accordo Stato-Regioni del 7.11.2019, con cui erano stati determinati gli importi dovuti a titolo di payback per il superamento del tetto di spesa.
Nel corso del giudizio, l’impresa depositava memoria in data 20.1.2026, con la quale dichiarava di non avere più interesse alla definizione della controversia, avendo provveduto al versamento della quota ridotta, pari al 25% dell’importo indicato nei provvedimenti di ripiano, ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 95/2025. Le Amministrazioni intimate si costituivano in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, rilevando che l’art. 7 del d.l. n. 95/2025 ha introdotto una disciplina transitoria del meccanismo del payback, consentendo alle imprese di versare una quota ridotta del 25% degli importi ingiunti e prevedendo che le Regioni accertino l’avvenuto pagamento con propri provvedimenti, da comunicare alla segreteria del TAR Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi avverso i provvedimenti regionali di ripiano.
Il Tribunale ha osservato che, nel silenzio della norma, l’istituto della cessazione della materia del contendere postula l’avvenuta comunicazione, da parte della Regione, del provvedimento di accertamento del pagamento. Nella fattispecie, invece, mancava tale comunicazione, essendo stata la dichiarazione di avvenuto versamento resa unicamente dalla stessa parte ricorrente.
Cionondimeno, il Collegio ha ritenuto che la dichiarazione di avvenuto pagamento, proveniente dall’impresa, sia idonea a determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, poiché la definizione nel merito della controversia non recherebbe alcuna concreta utilità alla ricorrente, avendo questa già adempiuto all’obbligazione pecuniaria nella misura ridotta prevista dalla legge.
Il Tribunale ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c, cod. proc. amm., compensando integralmente le spese del grado di giudizio tra le parti, in ragione della peculiarità delle questioni trattate e dell’andamento della vicenda processuale.
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Nota della Redazione
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