Variante al piano bonifica e natura sostanziale tra contaminanti e oneri (TAR Liguria n. 211 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La variante a un piano operativo di bonifica già approvato ha natura sostanziale solo allorché, nel corso dell’intervento, sopravvengano mutamenti non rilevati nell’istruttoria iniziale riguardanti la natura dei contaminanti, che producano effetti negativi e significativi sulla salute umana o sulle matrici ambientali non precedentemente valutati, superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione o di rischio determinati in sede di approvazione del piano di caratterizzazione e dell’analisi di rischio sito-specifica. La maggiore presenza di materiali già noti, che incida esclusivamente sui costi dell’intervento, non integra una variante sostanziale. Il ricorso avverso il silenzio è inammissibile se proposto prima della scadenza del termine di trenta giorni di cui all’art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990.
Il Fatto
Un comitato ambientalista e un gruppo di residenti impugnavano la deliberazione comunale che assentiva una variante economica al piano operativo di bonifica di un’area interessata dalla costruzione di un impianto di depurazione. La variante, richiesta dalla società attuatrice, era dovuta al rilevamento, in corso d’opera, di una maggiore presenza di scorie interrate rispetto ai quantitativi previsionali, conseguente necessità di modificare la gestione dei materiali da scavo. I ricorrenti sostenevano, contrariamente a quanto affermato dal provvedimento, il carattere sostanziale della variante, tale da esigere una nuova istruttoria e l’approvazione di un nuovo progetto di bonifica. Con motivi aggiunti, agivano inoltre per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio formatosi su una diffida ad interrompere i lavori.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha ritenuto di prescindere dall’esame della legittimazione e dell’interesse ad agire, stante l’infondatezza del ricorso introduttivo. Richiamato il procedimento di cui all’art. 242 del D. Lgs. n. 152/2006, che scandisce l’approvazione del piano di caratterizzazione, dell’analisi di rischio e quindi del piano operativo di bonifica, il TAR ha individuato il criterio discretivo della variante sostanziale. Tale natura ricorre solo in presenza di mutamenti nella natura dei contaminanti, non rilevati in istruttoria, con effetti negativi significativi per la salute o per le matrici ambientali, superiori alle soglie di concentrazione già valutate. Nel caso di specie, gli enti coinvolti avevano escluso tali effetti, attestando l’invarianza della natura dei contaminanti e delle tecniche di bonifica. La maggiore presenza di scorie rappresentava solo un aggravio economico della fase I dell’intervento. Le censure dei ricorrenti sono state quindi respinte per genericità, in assenza di elementi idonei a dimostrare scostamenti sostanziali rispetto alle risultanze istruttorie approvate con provvedimenti inoppugnati.
Il ricorso sul silenzio è stato dichiarato inammissibile sotto un triplice profilo. In primo luogo, la diffida non è atto idoneo a imporre all’amministrazione l’avvio di un nuovo procedimento, non costituendo una nuova istanza. In secondo luogo, il ricorso era stato proposto precipitosamente, soltanto due giorni dopo la notifica della diffida, senza attendere la decorrenza dei trenta giorni di cui all’art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990 per la conclusione del procedimento. Da ultimo, il motivo fondato sulla violazione dello Statuto della Regione Siciliana è stato ritenuto privo di specificità e pertinenza, non avendo attinenza con la vicenda. Il ricorso introduttivo è stato rigettato e i motivi aggiunti dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese.
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Nota della Redazione
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