Gravosità ordinaria del servizio militare non è concausa di malattia (TAR Emilia-Romagna n. 853 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio è espressione di discrezionalità tecnica e costituisce il momento di sintesi conclusiva degli accertamenti compiuti dagli organi precedentemente intervenuti. Il sindacato del giudice amministrativo su tale parere non può tradursi in una nuova valutazione del nesso eziologico, ma resta circoscritto alla verifica estrinseca di logicità, congruità e sufficienza della motivazione, nonché all’emersione di errori di fatto, travisamenti, manifeste irragionevolezze o palesi incongruità del percorso valutativo. In materia di causa di servizio, nella nozione di concausa efficiente e determinante possono rientrare solo fatti di servizio specifici, oggettivamente provati, eccedenti le ordinarie condizioni della prestazione e dotati di concreta attitudine causale rispetto alla patologia. La mera prossimità temporale tra servizio e manifestazione dell’evento morboso non è sufficiente a configurare un nesso causale giuridicamente rilevante, né la generica gravosità dell’attività militare può fondare il riconoscimento della dipendenza. Nel procedimento disciplinato dal d.P.R. n. 461 del 2001, non è dovuta la comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990.
Il Fatto
Un militare in servizio presso un Reggimento di Fanteria Aeromobile chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità consistente in un ematoma intraparenchimale cerebrale, con conseguente concessione dell’equo indennizzo. A fondamento dell’istanza, il ricorrente richiamava la complessiva storia di servizio, le numerose missioni nazionali e internazionali e, in particolare, il servizio di guardia e vigilanza armata svolto nella settimana dal 6 al 12 gennaio 2020, caratterizzato da turni di particolare gravosità, riposo ridotto ed elevata esposizione a stress psicofisico.
Il Comitato di verifica per le cause di servizio esprimeva parere negativo, ritenendo l’infermità un evento morboso acuto insorto spontaneamente per cause non riconducibili al servizio. Con decreto dell’8 aprile 2022, il Ministero della Difesa respingeva la domanda. Il ricorrente impugnava il decreto e il presupposto parere, deducendo difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza e stereotipia della motivazione, omessa valutazione della gravosità del servizio e violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 per mancato preavviso di rigetto.
La Motivazione della Corte
Il TAR Emilia-Romagna ha richiamato il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui il giudizio del Comitato di verifica per le cause di servizio è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per profili estrinseci di logicità, congruità e sufficienza motivazionale, citando al riguardo Cons. Stato, sez. V, n. 2093 del 2012; Cons. Stato, sez. IV, n. 4619 del 2017; Cons. Stato, sez. II, n. 2096 del 2022. Applicando tali coordinate al caso concreto, il Tribunale ha escluso che il parere fosse stato formato in assenza del quadro istruttorio, risultando dal rapporto informativo la ricostruzione della carriera, delle mansioni e delle modalità del servizio di guardia, nonché l’assenza di traumi, eventi lesivi o segni di malessere manifestati durante lo svolgimento del servizio.
Il Collegio ha quindi ritenuto che gli elementi dedotti dal ricorrente descrivessero un servizio certo impegnativo, ma non dimostrassero l’esistenza di condizioni eccezionali, abnormi o esorbitanti rispetto all’ordinaria organizzazione del servizio militare, tali da assumere valore eziologico efficiente e determinante. Ha precisato che la nozione di concausa efficiente e determinante richiede fatti di servizio specifici e oggettivamente provati, e che la prossimità temporale tra servizio e manifestazione dell’evento morboso non può surrogare tale dimostrazione, trasformando una mera successione temporale in un nesso causale giuridicamente rilevante.
Quanto alla censura di stereotipia, il Tribunale ha osservato che il parere, pur sintetico, individua la patologia, ne descrive la natura di evento acuto, ne richiama le possibili eziologie e si pronuncia sull’idoneità degli eventi di servizio dedotti. La menzione generica di possibili fattori di rischio quali fumo, alcol e ipertensione non integra travisamento, non avendo il Comitato affermato come fatto storico che il ricorrente fosse fumatore o facesse uso di alcol. La relazione medico-legale di parte e gli accertamenti della Commissione medica ospedaliera non sono stati ritenuti idonei a sovvertire il giudizio dell’organo istituzionalmente competente, collocandosi sul piano del merito tecnico non sindacabile in assenza di indici di abnormità.
Il motivo sul preavviso di rigetto è stato giudicato infondato, richiamando la natura speciale del procedimento disciplinato dal d.P.R. n. 461 del 2001, che attribuisce rilievo centrale al parere del Comitato e non lascia spazio a un contraddittorio procedimentale ulteriore, secondo il precedente di T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, n. 2257 del 2020. Il Tribunale ha infine disatteso le istanze istruttorie, ritenendole di carattere esplorativo e preordinate a sostituire il giudizio tecnico del Comitato con una nuova valutazione medico-legale, non ricorrendo i presupposti per la verificazione o consulenza tecnica richiamati da T.A.R. Lazio, Roma, sez. I-bis, n. 5298 del 2018. Il ricorso è stato respinto con compensazione delle spese.
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