Scelta del Dipartimento nella chiamata dei professori universitari (TAR Emilia-Romagna n. 841 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella procedura di chiamata dei professori di prima fascia disciplinata dall’art. 18, l. n. 240/2010, la Commissione giudicatrice non è tenuta a formulare una graduatoria di merito tra i candidati, essendo sufficiente una valutazione comparativa che, pur caratterizzando i diversi profili professionali, possa concludersi con la declaratoria di idoneità di tutti i partecipanti. A valle del giudizio tecnico-scientifico della Commissione, residua in capo al Consiglio di Dipartimento un margine di discrezionalità nella scelta del candidato da proporre per la chiamata, esercitabile esclusivamente sulla base della coerenza del profilo del candidato con le esigenze didattiche e scientifiche del Dipartimento e degli elementi emersi dal seminario. Il seminario si atteggia a mero incombente istruttorio, che non si sovrappone alle valutazioni della Commissione e non richiede la presenza dei medesimi componenti del Consiglio che deliberano la chiamata.
Il Fatto
L’Università di Bologna ha indetto una procedura selettiva per la copertura di dieci posti di professore ordinario, tra cui un posto di “Automatica”. La Commissione giudicatrice, all’esito della valutazione di titoli e prova didattica, dichiarava idonei tutti e tre i candidati, senza formulare una graduatoria. Il Consiglio di Dipartimento, dopo aver ascoltato i seminari dei candidati, proponeva la chiamata di uno di essi, ritenuto più funzionale alle esigenze del Dipartimento per capacità di trasferimento tecnologico e interazione con il tessuto industriale. La candidata non prescelta impugnava gli atti della procedura, deducendo plurimi vizi: l’illegittimità del meccanismo che affida al Dipartimento la scelta finale e l’illegittimità delle valutazioni espresse dalla Commissione sui propri titoli.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto in primo luogo l’eccezione di irricevibilità del ricorso, ritenendo che l’interesse a ricorrere fosse divenuto attuale solo con l’approvazione della proposta di chiamata da parte del Consiglio di Amministrazione. Ha poi dichiarato inammissibili i motivi concernenti le valutazioni della Commissione sui titoli della ricorrente, per difetto di interesse: la eventuale fondatezza di tali censure non avrebbe potuto condurre alla caducazione della scelta del Dipartimento, fondata su considerazioni attinenti alla coerenza del profilo del prescelto con gli obiettivi del Dipartimento medesimo.
Nel merito, il Collegio ha escluso che l’art. 18, l. n. 240/2010 imponga alla Commissione l’obbligo di redigere una graduatoria. La norma richiede una valutazione delle pubblicazioni, del curriculum e dell’attività didattica e una valutazione comparativa funzionale al giudizio di idoneità, che non deve necessariamente tradursi in una graduatoria di merito. Il Consiglio di Dipartimento, infatti, non opera una nuova valutazione dei titoli – per cui è sprovvisto di competenza – ma valuta la congruenza del profilo del candidato con i programmi di ricerca e didattici dell’Ateneo, nell’esercizio della sua autonomia.
Il TAR ha precisato che il seminario costituisce un elemento ulteriore che si aggiunge, senza sovrapporvisi, alla valutazione della Commissione; la sua natura meramente istruttoria comporta che non sia necessaria la presenza dei medesimi componenti del Consiglio al momento della delibera di chiamata. Quanto agli altri motivi, relativi ai criteri di valutazione adottati dalla Commissione (scelta dell’indicatore bibliometrico, valutazione della rilevanza della sede editoriale, giudizi su attività di ricerca, premi e partecipazione a congressi), il Collegio li ha respinti in quanto espressione di discrezionalità tecnica, non assistita da prova di manifesta illogicità o irragionevolezza.
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Nota della Redazione
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