L’inerzia amministrativa non esclude l’obbligo di corrispondere la carta del docente (TAR Campania n. 4346 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è volta a conseguire l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al decisum. L’erogazione del beneficio economico della c.d. carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, costituisce un’obbligazione pecuniaria di natura fungibile: il decorso del termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio non esime l’amministrazione dal pagamento del controvalore, maggiorato degli interessi legali, atteso che la mancata osservanza del limite temporale è imputabile alla condotta omissiva dell’amministrazione, la quale non può giovarsi della propria inerzia.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, agiva in ottemperanza avverso il silenzio dell’amministrazione scolastica, che non aveva dato esecuzione alla sentenza del giudice ordinario con cui era stato accertato il diritto a fruire del beneficio economico della carta del docente per due anni scolastici, per un importo complessivo di € 1.000,00. La sentenza era passata in giudicato, non essendo stata impugnata, ma il tentativo di notifica del titolo esecutivo era risultato infruttuoso ed era decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania ha ritenuto fondato il ricorso, verificata la ricorrenza dei presupposti per l’esercizio dell’azione di ottemperanza. La sentenza ottemperanda risultava ritualmente notificata presso la sede dell’amministrazione resistente ed era decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, di cui all’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997, richiesto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Il Collegio ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Con specifico riguardo alla scadenza del termine per la fruizione del beneficio, è stato precisato che l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali sino al soddisfo. La natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria e la circostanza che il mancato rispetto del limite temporale non sia dipeso dal ricorrente, ma da una condotta omissiva dell’amministrazione, impediscono che quest’ultima possa trarre vantaggio dal proprio inadempimento.
Il Collegio ha inoltre nominato un commissario ad acta, individuato in un Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, affinché provveda all’allocazione della somma in bilancio e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione e pagamento della spesa. È stato chiarito che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
La domanda di condanna al pagamento delle astreintes è stata invece respinta, non ritenendosi equa l’applicazione di tale misura nel caso di specie. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e liquidate con distrazione in favore del procuratore antistatario del ricorrente.
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Nota della Redazione
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