Pasti gratuiti in gara: non riducono i ricavi dell’offerta economica (TAR Campania n. 4137 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di appalti pubblici, i pasti gratuiti offerti dall’operatore economico costituiscono una miglioria dell’offerta tecnica e non una componente del quantitativo di pasti posto a base dell’offerta economica. Essi non incidono sul criterio di determinazione del corrispettivo, dato dal prodotto del prezzo unitario per il totale stimato dei pasti, e non legittimano la detrazione dei pasti gratuiti dal numero dei pasti remunerati. L’onere relativo alla prestazione gratuita grava esclusivamente sui costi dell’impresa, quale impegno liberamente assunto e non oggetto di corrispettivo, ed è coerente la sua imputazione ai soli costi variabili. La verifica di anomalia dell’offerta, espressione di discrezionalità tecnica, deve essere globale e sintetica e il giudizio della stazione appaltante è sindacabile solo per manifesta irragionevolezza.
Il Fatto
Un Comune bandiva una procedura aperta per l’affidamento triennale del servizio di refezione scolastica, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Alla gara partecipavano la società ricorrente, seconda classificata, e la controinteressata, gestore uscente, che risultava prima in graduatoria con un punteggio complessivo di 96,801/100 e un prezzo unitario di 4,44 euro per pasto.
Esperita positivamente la verifica di anomalia, la stazione appaltante disponeva l’aggiudicazione. La seconda graduata impugnava gli atti, sostenendo che l’aggiudicataria avesse formulato un’offerta in perdita: i pasti gratuiti offerti come miglioria avrebbero dovuto decurtare i pasti remunerati, riducendo i ricavi al di sotto dei costi dichiarati. Di qui la domanda di annullamento, di inefficacia del contratto e di risarcimento in forma specifica.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce anzitutto la lex specialis. L’importo dell’appalto era determinato assumendo un prezzo unitario per pasto di 4,50 euro, moltiplicato per i pasti giornalieri presunti e per i giorni di servizio stimati nel triennio. Il Disciplinare e il Capitolato prevedevano che sarebbero stati liquidati solo i pasti effettivamente resi, al prezzo ribassato offerto.
Su tale base il Collegio respinge la tesi della ricorrente. I pasti gratuiti non costituiscono una componente del quantitativo posto a base dell’offerta economica e non incidono sul criterio di determinazione del corrispettivo. Essi rappresentano una proposta migliorativa dell’offerta tecnica, che assume volontariamente a carico dell’offerente l’onere della prestazione, senza diritto ad alcun corrispettivo aggiuntivo.
L’operazione matematica su cui poggia il ricorso — diminuire i pasti remunerati del quantitativo offerto gratuitamente e ricalcolare i ricavi — muove dunque da un presupposto erroneo e da un calcolo arbitrario, di cui non v’è traccia nella disciplina di gara. I ricavi restano parametrati ai pasti remunerati previsti dalla legge di gara, mentre i pasti gratuiti incidono solo sui costi. Coerente appare la giustificazione dell’aggiudicataria, che ha valorizzato le economie di scala e ha imputato ai pasti gratuiti i soli costi variabili direttamente correlati alla loro produzione.
Il Tribunale richiama l’orientamento consolidato secondo cui le migliorie sono integrazioni qualitative che lasciano immutata la struttura dell’appalto (Cons. Stato, sez. V, n. 8123 del 2022; Cons. Stato, sez. V, n. 264 del 2024). Osserva inoltre che il numero dei pasti indicato negli atti ha carattere meramente previsionale, essendo funzionale alla determinazione della base d’asta e suscettibile di fluttuazioni.
Quanto al giudizio di congruità, la verifica di anomalia deve essere globale e sintetica, non parcellizzata sulle singole voci di costo, e l’esito di gara può essere travolto solo quando il giudizio negativo investa voci che rendano l’operazione economicamente non plausibile (Cons. Stato, sez. IV, n. 3815 del 2024; Cons. Stato, sez. V, n. 1776 del 2024). Il giudice amministrativo non può sovrapporre la propria valutazione tecnica a quella dell’amministrazione. Le doglianze non evidenziano profili di manifesta irragionevolezza. Il ricorso è respinto e la domanda risarcitoria, fondata sul presupposto errato dell’illegittimità dell’aggiudicazione, è reiettata, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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