Annullamento in gara e accertamento dell’illegittimità a fini risarcitori (TAR Campania n. 4011 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato non comporta automaticamente la cessazione della materia del contendere quando il ricorrente dichiari, entro il termine per il deposito delle memorie, di avere interesse all’accertamento dell’illegittimità dell’atto a fini risarcitori. In tal caso il giudice, ai sensi dell’art. 34, terzo comma, cod. proc. amm., accerta comunque l’illegittimità del provvedimento, con improcedibilità del ricorso impugnatorio. L’accertamento resta limitato alla legittimità dell’atto e non coincide con l’accoglimento della pretesa risarcitoria, che presuppone la valutazione di ulteriori vicende del fatto risarcibile. Le spese sono regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato il bando, il capitolato e il disciplinare della procedura indetta dal Comune di Alife per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per il triennio 2025/2028, insieme alla determina a contrarre. Ha dedotto la radicale sproporzione tra offerta tecnica e offerta economica, articolata su una ripartizione di 100 punti a 0, e l’attribuzione di punteggi rilevanti a requisiti soggettivi dei concorrenti, segnatamente la disponibilità esclusiva di un centro di cottura alternativo.
Respinta l’istanza cautelare monocratica, la domanda è stata accolta in camera di consiglio con ordinanza n. 2363 del 9 ottobre 2025. Il Comune ha quindi annullato la procedura con determinazione dirigenziale n. 147 del 14 maggio 2026. In vista dell’udienza la ricorrente ha dichiarato di conservare interesse all’accertamento dell’illegittimità a fini risarcitori.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione dei due esiti possibili della sopravvenienza. L’art. 34, terzo comma, cod. proc. amm. impone l’accertamento dell’illegittimità quando l’annullamento non risulta più utile per il ricorrente e sopravvive l’interesse a fini risarcitori; il quinto comma della stessa norma impone la cessazione della materia del contendere quando la pretesa risulti pienamente soddisfatta. Le due disposizioni delimitano le ricadute dell’annullamento successivo sull’interesse a ricorrere.
La scelta tra i due esiti è rimessa a una valutazione di merito. È sufficiente che il ricorrente abbia dichiarato l’interesse risarcitorio entro il termine per le memorie ex art. 73, terzo comma, cod. proc. amm., dimezzato per la specialità del rito. Da ciò il Collegio deduce che la cessazione della materia del contendere non è conseguenza necessaria dell’annullamento.
Nel merito, il Tribunale si limita allo scrutinio dell’illegittimità e si richiama a quanto già statuito in fase cautelare. Conferma lo squilibrio tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica e l’irrilevanza di quella economica, in rapporto alla tipologia del servizio affidato. Ribadisce inoltre la sproporzione del requisito operativo costituito dal centro di cottura alternativo, la cui disponibilità esclusiva contrastava con la funzione emergenziale riconosciutagli, determinando uno sviamento dalla corretta funzione selettiva, tanto più che 30 punti su 100 dipendevano da tale elemento.
Ne deriva la dichiarazione di improcedibilità del ricorso impugnatorio, non essendo più utile l’annullamento, con contestuale accertamento dell’illegittimità. Il Collegio precisa che la fattispecie risarcitoria non coincide con l’accertamento favorevole al ricorrente, dovendo il giudice tener conto di ulteriori vicende del fatto risarcibile.
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Nota della Redazione
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