Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Campania n. 3180 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è ammissibile quando il titolo costituito da sentenza del giudice ordinario è divenuto definitivo per mancata impugnazione, attestata da certificazione di cancelleria, e sia decorso inutilmente il termine dilatorio di art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Sussistono allora i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. e il giudice amministrativo ordina all’amministrazione il puntuale pagamento delle spettanze riconosciute dal giudicato. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è commisurata agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione dell’ordine e fino all’effettivo soddisfo.
Il Fatto
La ricorrente agisce per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, con cui era stato riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docenti prevista dall’art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il servizio prestato in ragione di contratti a tempo determinato, con condanna del Ministero al pagamento di € 4.386,46 oltre interessi legali.
La sentenza era stata notificata al Ministero e la ricorrente aveva depositato la certificazione di passaggio in giudicato. Decorso il termine dilatorio, le statuizioni non risultavano ottemperate, non essendo stato effettuato l’accredito delle somme. Da qui il ricorso, con domanda di penalità di mora e di nomina del commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine ante quem di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Il ricorso è pertanto accolto, con ordine all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni al puntuale e integrale pagamento delle spettanze.
Il giudice precisa che il munus di ausiliario è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S. n. 138/2015 e TAR Campania, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Il compenso del commissario sarà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale, ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con riferimento all’art. 55 e all’art. 56, nonché all’art. 8 della l. n. 417/1978.
La parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, precisandosi che il dies a quo decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza e non dal deposito della relazione. Il commissario è tenuto a depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice.
Il Collegio dispone altresì il pagamento della penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine e fino all’effettivo soddisfo o alla scadenza del termine concesso. Nomina commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega. Le spese del giudizio sono liquidate secondo il canone della soccombenza, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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