Offerta tempo eccessivamente ribassata e sindacato sulla congruità (TAR Campania n. 2454 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sola entità del ribasso temporale offerto in una gara non è sufficiente a dimostrare l’insostenibilità dell’offerta-tempo, incombendo sul ricorrente l’onere di allegare e provare l’esistenza di tempi tecnici minimi di esecuzione incompatibili con la prestazione promessa. Ove la lex specialis non rechi una soglia massima di ribasso né imponga una verifica automatica in caso di ribasso elevato, l’operatore economico è legittimato a proporre un’offerta temporale fortemente migliorativa, purché coerente con il proprio assetto organizzativo e tecnico. La valutazione di congruità dell’offerta-tempo, quando non imposta dalla legge di gara, rientra nella discrezionalità della Commissione giudicatrice ed è sindacabile solo per macroscopica irragionevolezza o decisivo errore di fatto. Ai sensi dell’art. 67, comma 4, d.lgs. n. 36 del 2023, la mera partecipazione di una società consorziata alla stessa gara del consorzio stabile non integra, di per sé, un indizio di unico centro decisionale, se la consorziata non è stata designata per l’esecuzione dell’appalto.
Il Fatto
Una società di ingegneria, terza graduata nella procedura per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria relativi ai Centri per l’impiego in Regione Campania, ha impugnato il decreto dirigenziale di assegnazione del lotto in favore del raggruppamento controinteressato, insieme ai verbali di gara e alla proposta di aggiudicazione.
La ricorrente ha dedotto, da un lato, la violazione dell’art. 68, comma 14, d.lgs. n. 36/2023, sostenendo che una mandante del raggruppamento aggiudicatario fosse anche socia di un consorzio stabile secondo graduato, con conseguente imputabilità delle offerte a un unico centro decisionale; dall’altro, l’insostenibilità dell’offerta temporale dell’aggiudicatario, che avrebbe dovuto essere espulso per impossibilità materiale di eseguire le prestazioni nel tempo residuo dal ribasso.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio ha disposto l’estromissione delle amministrazioni statali intimate, per difetto di legittimazione passiva, non essendo a esse imputabile l’adozione di alcuno degli atti impugnati.
Nel merito, il primo motivo è stato respinto rilevando che la società consorziata non era stata designata dal consorzio per l’esecuzione dell’appalto. Il Collegio ha richiamato l’art. 67, comma 4, d.lgs. n. 36 del 2023 e la lettura fornitane dal Cons. Stato, Sez. V, n. 3 del 2025: la contestuale partecipazione alla medesima gara di un consorzio stabile e di una consorziata non designata non implica conflitto di interesse né collegamento sostanziale, e non fa sorgere in capo alla consorziata alcun onere dichiarativo.
Il secondo motivo è stato parimenti disatteso. La sola entità del ribasso temporale non comprova l’insostenibilità dell’offerta, tanto più che la lex specialis non prevedeva alcuna soglia massima di ribasso né una verifica automatica. Il raggruppamento aggiudicatario ha rivendicato il ricorso a software all’avanguardia e l’impiego di un numero di professionisti ampiamente superiore a quello posto in campo dai concorrenti, circostanze che hanno indotto la Commissione a ritenere attendibile l’offerta.
Il Collegio ha ribadito che la verifica facoltativa di congruità rientra in una discrezionalità ampia della stazione appaltante e non richiede particolare motivazione, essendo sindacabile solo per macroscopica irragionevolezza o decisivo errore di fatto, vizi non riscontrati e non provati dalla ricorrente, sulla quale gravava il relativo onere. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese e compensazione nei rapporti con le amministrazioni statali.
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Nota della Redazione
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