Condono edilizio, opere ulteriori e acquisizione al patrimonio comunale (TAR Campania n. 2327 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In pendenza di domanda di condono edilizio è precluso all’interessato operare qualsiasi ulteriore modifica del manufatto, a prescindere dalla tipologia delle opere, poiché la sanatoria non può legittimare attività edilizia nuova rispetto a quella richiesta. La realizzazione di interventi ulteriori, ove incida in modo radicale sui beni oggetto della domanda, giustifica il rigetto della stessa e l’applicazione delle sanzioni per l’accertata autonoma abusività. L’ingiunzione di demolizione ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001 costituisce atto dovuto e vincolato, che non richiede ponderazione di interessi ulteriori né valutazione preventiva dei presupposti della fiscalizzazione, restando il privato tenuto a dimostrare in fase esecutiva l’impossibilità di ottemperare. L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale consegue automaticamente all’inottemperanza, ha natura vincolata anche nel quantum e non richiede motivazione specifica sull’interesse pubblico. Parimenti vincolata è la determinazione della superficie acquisibile, nei limiti del tetto massimo di dieci volte la superficie utile abusivamente costruita.
Il Fatto
I ricorrenti, gestori di una struttura alberghiera, impugnavano due provvedimenti comunali del marzo 2022 con cui l’amministrazione aveva rigettato due istanze di condono edilizio — la prima fondata sulla legge n. 47/1985, la seconda sulla legge n. 724/1994 — e aveva contemporaneamente ingiunto la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi. I provvedimenti colpivano l’intero piano interrato più basso, parte del piano interrato superiore e alcune opere realizzate al piano terra, oltre a quelle accertate nei sopralluoghi del maggio 2018.
Con motivi aggiunti i ricorrenti impugnavano poi due successive ordinanze del gennaio 2024, recanti l’una l’ingiunzione al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31-bis, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, l’altra l’acquisizione al patrimonio comunale degli immobili, unitamente all’avviso di immissione in possesso. La questione centrale riguardava la legittimità degli atti sanzionatori a fronte di condoni che i ricorrenti ritenevano già assentiti per effetto del silenzio.
La Motivazione della Corte
Il giudice amministrativo ha respinto integralmente il ricorso, muovendo da un rilievo assorbente. Le opere ricadono in un’area soggetta a vincolo paesaggistico, essendo l’intero territorio comunale stato dichiarato di notevole interesse pubblico con D.M. 15 febbraio 1962, con la conseguente incondonabilità degli interventi realizzati in difformità dalla normativa urbanistico-edilizia ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003.
Il Tribunale ha quindi valorizzato il carattere unitario e non parcellizzabile dell’abuso. La pluralità e la consistenza degli interventi successivi alla presentazione della domanda — complessivamente considerati — hanno inciso in modo radicale sui beni oggetto del condono, impedendo all’amministrazione di valutarne i presupposti, e hanno perciò giustificato il rigetto delle istanze e l’irrogazione delle sanzioni per autonoma abusività. Il completamento consentito dall’art. 35, comma 14, legge n. 47/1985 resta, del resto, norma di stretta interpretazione.
Quanto all’ordine di demolizione, il giudice ha ribadito la sua natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato. La motivazione è sufficiente quando contiene la descrizione delle opere abusive e le ragioni della loro abusività, senza necessità di alcuna ponderazione di interessi pubblici ulteriori. Ne consegue che l’amministrazione non deve valutare preventivamente i presupposti della fiscalizzazione, essendo il privato tenuto a dimostrare in fase esecutiva l’impossibilità di ottemperare senza pregiudizio per la parte conforme dell’edificio.
Sui motivi aggiunti, il Collegio ha escluso che l’ordinanza pecuniaria e quella acquisitiva fossero viziate per difetto di previa notifica del provvedimento di accertamento dell’inottemperanza: entrambe risultano notificate ai proprietari, circostanza rimasta incontestata, mentre il verbale di accertamento della polizia municipale è stato comprovatamente recepito. L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale consegue automaticamente all’inottemperanza e non richiede motivazione specifica sull’interesse pubblico perseguito, essendo l’interesse in re ipsa in ragione della natura interamente vincolata del provvedimento.
Il potere acquisitivo, inoltre, è vincolato non solo nell’an ma anche nel quantum: la misura della superficie acquisibile è predefinita dal legislatore per relationem, mediante il rinvio alla disciplina urbanistica dell’area, con il solo tetto massimo di dieci volte la superficie utile abusivamente costruita. Nel caso concreto non è risultato comprovato il superamento di tale limite. Il ricorso è stato dunque respinto, con compensazione delle spese di giudizio in ragione della peculiare tecnicità delle questioni esaminate.
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Nota della Redazione
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