Esecuzione del giudicato per la Carta elettronica docente (TAR Campania n. 2062 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è accolto quando il titolo esecutivo è costituito da una sentenza non impugnata e l’amministrazione non vi ha dato esecuzione entro il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996. Il giudice amministrativo ordina l’adempimento, nomina il commissario ad acta e condanna al pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulle somme dovute. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Il compenso del commissario è liquidato con decreto ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con istanza da presentare a pena di decadenza.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che condannava il Ministero dell’istruzione e del merito a erogarle la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, dell’importo di € 500,00 annui, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024.
La sentenza, notificata all’amministrazione e non impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria, restava ineseguita. La ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di adempimento, la nomina del commissario ad acta, la fissazione della penalità di mora e la condanna alle spese. Il Ministero si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il collegio rileva la sussistenza di tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni.
Il ricorso è pertanto accolto e il Ministero è ordinato a provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate.
Il giudice precisa che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio: non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. A sostegno richiama C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019.
Quanto al compenso, viene determinato e liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con rinvio all’art. 55 e all’art. 56 dello stesso d.P.R., all’art. 8 della legge n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75. La parcella va presentata a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con dies a quo coincidente con il compimento dell’ultimo atto esecutivo. Il commissario deposita esclusivamente tramite PAT, col modulo dedicato.
Il collegio dispone inoltre la penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo. Le spese di lite sono liquidate secondo soccombenza in € 500,00, oltre accessori, con attribuzione ai procuratori antistatari.
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Nota della Redazione
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