Carta elettronica docente: esecuzione del giudicato e commissario ad acta (TAR Campania n. 1943 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario che ha accertato il diritto del docente alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, il TAR dichiara l’obbligo della pubblica amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato, non essendo sufficiente la sola notifica del titolo esecutivo né il decorso del termine dilatorio. L’azione proposta ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., quando sia ritualmente notificato il titolo e sia decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, impone l’emanazione dei provvedimenti attuativi. Decorso il termine fissato nel giudicato per la fruizione del beneficio, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione. Il ritardo imputabile all’inerzia dell’amministrazione non può essere opposto al ricorrente. Non è equa, nel caso concreto, l’applicazione delle astreintes.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione di una sentenza del giudice ordinario che aveva accertato il diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per tre anni scolastici, per un totale di € 1.500,00.
La sentenza ottemperanda, passata in giudicato come da attestazione di cancelleria, era stata notificata all’amministrazione. Il ricorrente lamenta l’esito infruttuoso della notifica e l’inutile decorso del termine di 120 giorni per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accerta anzitutto la sussistenza dei presupposti processuali dell’azione di ottemperanza. È rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, nonché quello di cui agli artt. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm.
La sentenza ottemperanda risulta ritualmente notificata presso la sede dell’amministrazione resistente. È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento del provvedimento giurisdizionale, il TAR dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Il Collegio precisa che, in caso di decorso del termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo. Rileva la natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria e il fatto che il mancato rispetto del limite temporale non è dipeso dal ricorrente, ma è imputabile a una condotta omissiva dell’amministrazione, che non può giovarsi del proprio contegno inerte per sottrarsi all’adempimento.
Il TAR nomina sin da ora quale commissario ad acta un Dirigente della competente Direzione generale, senza compenso e con facoltà di delega. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e alle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa, con la precisazione che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Va invece respinta la domanda di pagamento delle astreintes, non ritenendosi equa l’applicazione di tale misura nel caso concreto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente, con distrazione ai procuratori antistatari.
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Nota della Redazione
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