Risarcimento per mancata aggiudicazione: colpa non necessaria e utile al 5% (TAR Campania n. 1645 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di evidenza pubblica per l’affidamento di appalti e concessioni il risarcimento del danno da illegittima aggiudicazione prescinde dalla prova della colpa dell’amministrazione, perché il rimedio risponde al principio di effettività della tutela di matrice europea e le garanzie di trasparenza e non discriminazione rendono sufficiente la violazione degli obblighi. Il danno da mancata aggiudicazione si identifica con l’interesse positivo e ricomprende il mancato profitto e il danno curriculare. Il danneggiato deve provare l’an e il quantum, con pienezza del principio dispositivo, essendo ammessa la valutazione equitativa solo in caso di impossibilità o estrema difficoltà della prova. Il mancato utile va decurtato dell’aliunde perceptum vel percipiendum, potendo giungersi all’azzeramento; il danno curriculare esige prova puntuale del pregiudizio.
Il Fatto
I ricorrenti, eredi del titolare di una ditta individuale e società cessionaria del credito, agiscono per la condanna del Comune al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata aggiudicazione di una concessione esennale per l’attività di spettacolo viaggiante, indetta nel 2016.
La ditta si era classificata seconda con 85 punti, mentre l’aggiudicazione era andata a un concorrente con 86 punti. Il TAR, con sentenza della Sezione Terza n. 2933/2021, aveva respinto il ricorso. Il Consiglio di Stato n. 9124/2023, in riforma, ha accertato la spettanza di un ulteriore punto per la disponibilità di personale di madrelingua ucraina, con conseguente parità di punteggio e prevalenza della ditta per maggiore anzianità di categoria. I ricorrenti chiedono quindi il ristoro del mancato guadagno e del danno curriculare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge in limine l’eccezione di difetto di legittimazione della società cessionaria. Il credito risarcitorio, di natura patrimoniale e collegato ad attività imprenditoriale, è disponibile: la cessione del credito è retta dal principio consensualistico e può avere ad oggetto anche un credito futuro, senza necessità dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.
È respinta anche l’eccezione di prescrizione. La domanda risarcitoria è stata proposta nel termine di centoventi giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento, ai sensi dell’art. 30, comma 5, c.p.a., essendo stata notificata il 5 dicembre 2023 rispetto alla pubblicazione della decisione del Consiglio di Stato del 20 ottobre 2023.
Nel merito, l’elemento soggettivo non richiede la prova della colpa. Richiamando la giurisprudenza europea e la Adunanza plenaria n. 2 del 2017, il Collegio osserva che una qualsiasi violazione degli obblighi di matrice sovranazionale consente all’impresa pregiudicata di ottenere il risarcimento, a prescindere dall’accertamento della colpevolezza dell’ente.
Sussistono gli ulteriori elementi oggettivi: l’illegittimità dell’aggiudicazione, acclarata dal giudice d’appello, e il nesso causale con il danno, avendo la ditta perso il bene della vita per l’illegittima mancata attribuzione del punteggio.
Sul quantum, la Corte richiama l’orientamento consolidato: il danno è pari all’interesse positivo, con esclusione del danno emergente e del criterio automatico del 10% dell’importo a base d’asta. La stima di parte è ritenuta inverosimile, perché presuppone il trenino sempre pieno e fino a 30 corse al giorno. Il Collegio stima invece circa 10 corse giornaliere per 12 passeggeri, con incasso annuo di 126.000 euro, ridotto a 700.000 euro complessivi per il periodo pandemico. Da tale importo vanno detratti i costi e l’aliunde perceptum, liquidando equitativamente l’utile nel 5%, pari a 35.000 euro.
Il danno curriculare è escluso: i ricorrenti non hanno allegato gli elementi di fatto sulla lesione delle capacità competitive, risultando anzi la ditta non più attiva dal novembre 2015 o dal marzo 2017. Il debito di valore va incrementato di rivalutazione e interessi legali.
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Nota della Redazione
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