Esecuzione giudicato e Carta docente ordine di pagamento e commissario ad acta (TAR Campania n. 972 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza di cui all’art. 114 cod. proc. amm. l’accoglimento presuppone l’accertamento della mancata esecuzione del giudicato e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere liquidata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine e sino all’effettivo soddisfo. Il compenso del commissario è determinato con decreto collegiale e la parcella va depositata a pena di decadenza nei termini di cui all’art. 71 d.P.R. n. 115/2002, decorrenti dall’ultimo atto di esecuzione.
Il Fatto
Le ricorrenti, docenti, avevano ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che condannava il Ministero dell’istruzione e del merito a erogare in loro favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, dell’importo nominale di euro 500,00 annui, per i diversi anni scolastici indicati nel titolo, oltre interessi.
La sentenza veniva notificata all’amministrazione e non impugnata, come attestato da certificazione di cancelleria. Poiché il Ministero perseverava nell’inadempimento, le ricorrenti proponevano ricorso per l’esecuzione del giudicato, chiedendo l’ordine di ottemperare, la nomina del commissario ad acta, la fissazione della somma dovuta per ogni giorno di ulteriore inottemperanza e la condanna alle spese con distrazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rileva che sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.
Il ricorso è pertanto accolto con ordine all’amministrazione di provvedere, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.
Quanto al commissario ad acta, il Collegio precisa che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando sul punto C.G.A.R.S. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Il compenso sarà determinato e liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con riferimento all’art. 55 per l’utilizzo del mezzo proprio, all’art. 8 della legge n. 417/1978 e all’art. 56 per le ulteriori spese.
La parcella va presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 d.P.R. n. 115/2002, con il dies a quo che non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione. Il commissario è tenuto al deposito degli atti esclusivamente tramite la procedura PAT, con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice.
Il Tribunale dispone inoltre la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine e fino all’effettivo soddisfo. Le spese di lite sono liquidate secondo il canone della soccombenza.
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Nota della Redazione
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