Carta docenti ai supplenti: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Campania n. 962 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza proposto ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è ammissibile anche quando il titolo azionato sia una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al caso deciso. Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, legittima l’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione. Accertata l’inerzia, va dichiarato l’obbligo di esecuzione integrale e va nominato sin d’ora il commissario ad acta. L’astreinte di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va calcolata negli interessi legali sull’importo del giudicato e non può superare il 10% del dovuto.
Il Fatto
Il ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, ha ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che accerta il suo diritto al beneficio economico della carta elettronica del docente per due annualità, pari a complessivi euro 1.000,00, oltre spese. Il provvedimento, non impugnato, è passato in giudicato ed è stato notificato all’amministrazione per l’esecuzione.
Non avendo ricevuto l’erogazione, il docente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Campania, chiedendo la condanna dell’amministrazione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penale per il ritardo. Il Ministero si è costituito con atto di stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo di conformarsi al giudicato. Verifica quindi la sussistenza delle condizioni processuali.
Sono rispettati tanto il termine dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. quanto quello dell’art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, cod. proc. amm.. È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. La sentenza risulta passata in giudicato.
Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, il ricorso è fondato. Il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con deposito della prova mediante documentazione conforme alle disposizioni sul p.a.t..
In accoglimento della domanda, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il responsabile della competente Direzione generale, con facoltà di delega, perché provveda in caso di perdurante inerzia entro ulteriori 60 giorni. Il commissario deve curare l’allocazione della somma in bilancio e le fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa, precisandosi che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento.
È accolta anche la domanda di astreinte, calcolata negli interessi legali sul complessivo dovuto, con dies a quo al sessantesimo giorno dalla notificazione e dies ad quem al giorno dell’adempimento spontaneo.
Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 8/2021, il Collegio sottolinea l’esercizio concorrente del potere tra amministrazione e commissario. Quanto al limite, in linea con l’Adunanza Plenaria n. 7/2019, fissa la soglia massima al 10% dell’importo dovuto, oltre la quale la misura perderebbe funzione compulsoria. Le spese, liquidate in euro 800,00, sono distratte in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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