Patteggiamento, la sostituzione della pena deve entrare nell’accordo (Cass. pen. Sez. II n. 25314 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patteggiamento, la richiesta dell’imputato di applicazione di una sanzione sostitutiva è congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena, senza possibilità di scindere i termini del patto intervenuto tra le parti, che ha natura unitaria in vista dell’applicazione della pena concordata. Ne consegue che il giudice, investito dell’accordo, non è tenuto a pronunciarsi sulla sostituzione della pena detentiva ove tale istanza non sia stata esplicitamente inserita nei termini dell’accordo stesso. È inammissibile, per aspecificità, il ricorso che lamenti l’omessa valutazione della qualificazione giuridica del fatto e del giudizio di comparazione delle circostanze senza indicare quale diversa qualificazione o quale diverso esito il giudice avrebbe dovuto adottare.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pescara, con sentenza del 23 ottobre 2025, ha applicato all’imputato, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 800 di multa, per il concorso nel reato di rapina aggravata e per il reato di cui all’art. 648 cod. pen..
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente lamenta che il giudice abbia omesso di valutare l’esatta qualificazione giuridica del fatto e l’applicazione e comparazione delle circostanze, con ricadute sul trattamento sanzionatorio, e che non abbia concesso il rinvio richiesto dalla difesa per la sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare, nonostante l’assenza di opposizione del pubblico ministero.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. La prima parte del motivo unico è aspecifica: il ricorrente denuncia l’omessa valutazione della qualificazione del reato senza indicare alcun argomento utile a illustrare per quale alternativa qualificazione giuridica il giudice avrebbe dovuto optare rispetto alla rapina aggravata, contestata in rubrica e ritenuta in sentenza.
Analoga valutazione riguarda la doglianza sul giudizio di comparazione tra circostanze. Il giudice, recependo l’accordo negli esatti termini proposti dalle parti, ha disapplicato la recidiva, ha concesso le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, n. 4, e 62-bis cod. pen., prevalenti sulla contestata aggravante, e ha determinato la pena esattamente secondo quanto richiesto dalle parti.
La seconda parte del motivo è del pari aspecifica. Dal verbale d’udienza del 23 ottobre 2025, allegato dallo stesso ricorrente, emerge che il giudice, a fronte della richiesta di rinvio avanzata dalla difesa per ottenere la sostituzione della pena applicata ex art. 444 cod. proc. pen. con la detenzione domiciliare, ha osservato che l’accordo, come formatosi tra le parti, non prevedeva la richiesta di sostituzione.
La decisione è conforme ai principi elaborati dalla Corte, che, nell’evidenziare la natura unitaria del patto intervenuto tra le parti, ha rimarcato che la richiesta di sostituzione della pena debba necessariamente ed esplicitamente rientrare nei termini dell’accordo pattuito (Sez. II n. 31488 del 12.07.2023, Terlizzi, Rv. 284961-01). In quella fattispecie la Corte aveva annullato senza rinvio la sentenza che aveva omesso di provvedere alla sostituzione della pena detentiva.
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa per l’evidente inammissibilità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 13.06.2000; Sez. I n. 30247 del 26.01.2016, Failla, Rv. 267585-01), al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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