Estorsione e esercizio arbitrario si distinguono per l’elemento psicologico da provare (Cass. pen. Sez. II n. 25774 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all’elemento psicologico, da accertare secondo le ordinarie regole probatorie. La speciale veemenza della condotta, la violenta aggressione e il riferimento a terzi creditori non sono di per sé sufficienti a integrare il dolo estorsivo, essendo compatibili con la diversa qualificazione del fatto come esercizio arbitrario. Una volta esclusa la natura usuraria del prestito e ammessa l’esistenza di un rapporto debito-credito, occorre dimostrare con le ordinarie regole probatorie la ricorrenza dell’elemento psicologico dell’estorsione, non potendosi assolutizzare i profili di mera forza della condotta in assenza di una valutazione più persuasiva delle dichiarazioni testimoniali di tutti i protagonisti della vicenda.
Il Fatto
Con sentenza del 6 marzo 2023 il Tribunale di Macerata assolveva l’imputato dal reato di usura per insussistenza del fatto, dichiarandolo colpevole del reato di cui agli artt. 56 e 393 cod. pen., riqualificata l’originaria imputazione di tentata estorsione, e per il concorso nel delitto di lesioni. L’imputato era condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione e al risarcimento del danno a favore della parte civile.
Riformando in parte la decisione, in accoglimento del ricorso della Procura generale e della parte civile, la Corte d’appello di Ancona, con sentenza dell’11 aprile 2025, ha riqualificato il fatto in quello originariamente contestato di tentata estorsione, esclusa l’aggravante del nesso teleologico, rideterminando la pena. Hanno proposto ricorso per cassazione l’imputato e la parte civile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso dell’imputato limitatamente al sesto motivo, relativo al reato di tentata estorsione, e dichiara inammissibile l’ottavo motivo sul delitto di lesioni. La motivazione della sentenza impugnata è compromessa da una frizione logica: la Corte territoriale fa proprie le ragioni che escludono la natura usuraria del prestito, ma poi valorizza la speciale veemenza della condotta per argomentare la sussistenza del dolo estorsivo.
Le Sezioni unite n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, pur menzionate dalla Corte d’appello, hanno chiarito che la distinzione tra le due fattispecie riposa sull’elemento psicologico, da accertare secondo le ordinarie regole probatorie. Una volta esclusa l’usura e ammessa l’esistenza di un rapporto debito-credito, occorreva dimostrare la ricorrenza del dolo estorsivo. I profili valorizzati dai giudici di appello — la veemenza della rivendicazione, la violenta aggressione e il sinistro riferimento a “quelli” cui la persona offesa doveva interessi — sono compatibili con l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
Assume rilievo la significativa svalorizzazione delle dichiarazioni della persona offesa operata dalla Corte distrettuale. Pur essendo legittima una valutazione frazionata delle dichiarazioni della parte offesa, la speculare svalorizzazione del narrato dell’imputato si fonda su affermazioni di natura asseverativa, incentrate sulla vicinanza dei testi all’imputato per vincoli familiari o lavorativi.
Ne consegue che sarebbe stata necessaria una motivazione rafforzata, soprattutto con riguardo alle dichiarazioni dei testi a difesa. Risultano non infondate le censure sulla mancata rinnovazione ex art. 603 cod. proc. pen. e sull’omessa valutazione dell’episodio del 14 giugno 2018.
Il ricorso della parte civile è invece infondato. Il Collegio annulla la sentenza impugnata nei confronti dell’imputato limitatamente al reato di tentata estorsione di cui al capo 2, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Perugia.
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Nota della Redazione
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