Questioni di costituzionalità inammissibili nel giudizio di rinvio (Cass. pen. Sez. V n. 26275 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio è inammissibile la proposizione della questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto la norma che il giudice è tenuto ad applicare in forza del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione: l’eventuale annullamento della disposizione non potrebbe produrre effetti nel giudizio a quo, essendo ormai precluso ogni riesame del punto ormai definito dal mandato rescissorio. La relativa irrilevanza discende dall’art. 627 cod. proc. pen. e opera anche quando il punto non sia assistito dall’autonomia propria dell’oggetto del giudicato. Il ricorso per cassazione che deduca esclusivamente l’illegittimità costituzionale della disposizione applicata dal giudice di merito resta invece ammissibile, ove dalla sua prospettazione consegua un effetto favorevole per il ricorrente in termini di annullamento, anche parziale, della sentenza impugnata.
Il Fatto
La vicenda processuale si svolge interamente nella fase rescissoria. La sentenza di annullamento con rinvio della Prima Sezione di questa Corte aveva annullato la sentenza della Corte d’assise di appello, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rinviando sul punto alla Corte d’assise di appello di Milano. Quest’ultima, nel rideterminare la pena, aveva respinto perché manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale che la difesa dell’imputato aveva sollevato per la prima volta proprio in quella sede.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi, corrispondenti ad altrettante questioni di legittimità costituzionale: la prima investe l’art. 577, comma 1, n. 4, cod. pen., in relazione all’art. 61, n. 1, cod. pen., per contrasto con gli artt. 3, 27, commi 1-3, e 111 Cost.; la seconda riguarda l’art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 27, comma 3, e 111 Cost. Il ricorrente lamenta, in entrambi i motivi, il carattere apparente della motivazione offerta dal giudice del rinvio.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da una precisazione di ordine generale. Non è vero che il ricorso sia inammissibile perché propone soltanto questioni di legittimità costituzionale: è ammissibile il ricorso con cui si deduca esclusivamente l’illegittimità costituzionale della disposizione applicata dal giudice di merito, perché esso integra pur sempre una censura di violazione di legge riferita alla sentenza impugnata. La condizione è che sussista la rilevanza della questione, nel senso che dal suo accoglimento consegua un effetto favorevole per il ricorrente in termini di annullamento, anche parziale, della sentenza.
È invece dirimente, nel caso concreto, che le questioni rinvengano preclusione nel quadro determinato dal giudizio di rinvio. La Corte richiama il consolidato orientamento di legittimità secondo cui, in sede di rinvio, è inammissibile la proposizione dell’eccezione di legittimità costituzionale della norma che il giudice è tenuto ad applicare sulla base del principio di diritto già enunciato dalla Corte di cassazione. L’eventuale annullamento della norma, infatti, non potrebbe produrre effetti nel giudizio a quo, non potendosi più rimettere in discussione un punto della decisione su cui si è formato il giudicato. Il collegio richiama, tra le altre, Sez. V n. 26649 del 2004 e Sez. I n. 19915 del 2013.
Nel caso di specie, la sentenza di annullamento aveva espressamente definito il mandato rescissorio entro la cornice edittale predeterminata. Il punto specifico della dosimetria costituiva dunque oggetto di preclusione interna, ove pure non connotato dall’autonomia che contraddistingue l’oggetto del giudicato. Ne deriva che entrambe le questioni sollevate, dirette a rideterminare la cornice edittale in via diretta e indiretta, risultano irrilevanti perché afferenti a un punto costituente oggetto di preclusione ai sensi dell’art. 627 cod. proc. pen.
La conclusione assorbe la valutazione di merito, che pure la Corte svolge. Quanto all’art. 577, comma 1, n. 4, cod. pen. deve darsi continuità all’orientamento secondo cui la questione è manifestamente infondata, trattandosi di scelta di politica criminale non sindacabile in punto di ragionevolezza e dovendosi ritenere compatibile l’ergastolo con lo scopo rieducativo della pena per la possibilità di accedere alla liberazione condizionale. Analogamente, l’ulteriore questione relativa alla preclusione dell’accesso al giudizio abbreviato per i reati puniti con l’ergastolo non supera il consolidato indirizzo del Giudice delle leggi sul difetto di irragionevolezza delle disposizioni che precludono i riti alternativi in relazione a pene sopra determinate soglie edittali. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.