Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso nel processo amministrativo (TAR Campania n. 160 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, in assenza di repliche o di diverse richieste della controparte, vige il principio dispositivo in senso ampio: il ricorrente, fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione. La dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse vincola il giudice, che non può decidere nel merito né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Il giudice può solo prendere atto della dichiarazione e dichiarare l’improcedibilità del ricorso. Le spese di lite sono compensate in ragione dell’esito in rito e della non opposizione della parte resistente. Il principio opera autonomamente rispetto alla fondatezza dei motivi, poiché l’atto di rinuncia processuale esaurisce l’interesse alla pronuncia.
Il Fatto
I ricorrenti impugnavano davanti al TAR Campania la delibera di consiglio comunale n. 21 del 23 maggio 2022, con cui era stato approvato il rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2021 ai sensi dell’art. 227, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 118/2011, unitamente alla delibera di giunta n. 66 del 27 aprile 2022, di approvazione dello schema di rendiconto, e alla relazione dell’organo di revisione.
Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 28 ottobre 2022 i ricorrenti impugnavano altresì la delibera di consiglio comunale n. 41 del 1° settembre 2022, avente ad oggetto la convalida della precedente delibera n. 21. Il Comune resistente si costituiva in giudizio. In data 6 ottobre 2025 i ricorrenti dichiaravano la sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso. All’esito dell’udienza straordinaria del 16 ottobre 2025 la causa era trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui, in caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ma può solo adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa.
Nel processo amministrativo, in assenza di repliche o di diverse richieste della parte resistente, vige il principio dispositivo in senso ampio: la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, provocando la presa d’atto del giudice, che può solo dichiarare l’improcedibilità del ricorso. Il Collegio richiama sul punto Consiglio di Stato, Sez. III, 08/02/2023, n. 1418.
Applicando tale principio, stante l’espressa dichiarazione dei ricorrenti, il TAR dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse. La decisione non investe nel merito la legittimità degli atti impugnati, restando assorbita ogni altra questione.
Quanto alle spese di lite, il Collegio dispone la compensazione, tenuto conto dell’esito in rito della controversia e della non opposizione della parte resistente.
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Nota della Redazione
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