Declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse nel contenzioso sulle concessioni demaniali marittime (TAR Emilia-Romagna n. 1434 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito del giudizio amministrativo, la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione. La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, resa in tale fase, obbliga il giudice a prendere atto della volontà della parte, il quale non ha il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi alla stessa nella valutazione dell’interesse ad agire. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm., con possibilità di compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
Una società, titolare di concessioni demaniali marittime nel territorio comunale, aveva impugnato una serie di deliberazioni con cui l’amministrazione aveva definito le modalità di esercizio delle funzioni in materia di demanio marittimo, alla luce della normativa di settore (legge n. 118/2022 e successive modifiche). Con il ricorso e i successivi motivi aggiunti, la ricorrente aveva chiesto, in via principale, l’accertamento della natura pluriennale e di durata indefinita del rapporto concessorio e, in via subordinata, il riconoscimento di un indennizzo per la perdita delle utilità economiche connesse alla concessione, proponendo altresì questioni di compatibilità con il diritto dell’Unione Europea.
Dopo la costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti, la società ricorrente, con memoria depositata, dichiarava di non avere più interesse alla definizione del giudizio, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, fino al momento della trattenuta in decisione della causa, la parte ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla prosecuzione del giudizio. Tale dichiarazione comporta la presa d’atto da parte del giudice, il quale, non potendo procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia conforme alla rinuncia.
La Corte ha sottolineato che il potere di valutare l’interesse alla definizione della controversia è rimesso esclusivamente alla parte, non essendo configurabile alcun potere sostitutivo del giudice, nemmeno in presenza di questioni di rilevanza comunitaria o costituzionale, come quelle sollevate dalla ricorrente nelle proprie difese.
In applicazione di tali principi, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese di lite tra tutte le parti costituite.
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Nota della Redazione
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