Nudo proprietario destinatario della sanzione per inottemperanza alla demolizione (TAR Campania n. 8407 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il nudo proprietario è legittimo destinatario dell’ordine di demolizione delle opere abusive realizzate sull’immobile concesso in usufrutto e, in caso di inottemperanza, della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001. La responsabilità non dipende dall’aver commesso materialmente l’abuso né dall’averne avuto contezza, poiché l’ordine di demolizione ha carattere reale e prescinde dalla responsabilità del proprietario. Il nudo proprietario può sottrarsi alla sanzione solo dimostrando la non imputabilità dell’inottemperanza, provando di aver posto in essere concrete iniziative legali per assicurare il ripristino dello stato dei luoghi. La mera titolarità della nuda proprietà, senza disponibilità materiale del bene, non esonera dall’obbligo di attivarsi per rimuovere l’abuso.
Il Fatto
La ricorrente è nuda proprietaria, per successione ereditaria, di un immobile sito nel territorio comunale, di cui è usufruttuaria un’altra soggetta, per vincolo testamentario. L’immobile è interessato da una veranda abusiva realizzata nel 2012 dal dante causa, in ampliamento dell’appartamento.
Il Comune ha dapprima emanato l’ordinanza di demolizione e, accertata l’inottemperanza, ha notificato alla ricorrente e all’usufruttuaria l’ordinanza dirigenziale recante l’irrogazione della sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, quantificata in 10.000,00 euro a carico di ciascuna. La ricorrente impugna tale provvedimento deducendo di essere estranea all’abuso e di non aver mai avuto la disponibilità materiale dell’immobile. Il Comune resiste, eccependo l’improcedibilità per mancata impugnazione degli atti presupposti e, nel merito, l’infondatezza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene di poter prescindere dallo scrutinio dell’eccezione di improcedibilità, stante l’infondatezza nel merito del ricorso. Il nodo giuridico è se il nudo proprietario, estraneo all’abuso, possa essere destinatario della sanzione pecuniaria per inottemperanza all’ordine di demolizione.
La norma richiamata, l’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, prevede che l’autorità competente, constatata l’inottemperanza, irroghi una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 e 20.000 euro. Il giudice richiama il consolidato orientamento per cui l’ordine di demolizione è correttamente impartito al proprietario, anche se non autore materiale dell’abuso: l’incolpevole è tenuto a provare di aver intrapreso iniziative idonee a ripristinare lo stato dei luoghi.
Il Collegio valorizza l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 2023, che distingue due fattispecie. Quando l’abuso sia commesso dal proprietario possessore che poi trasferisca il bene, l’acquirente subentra nella medesima posizione ed è obbligato propter rem alla demolizione. Quando invece l’abuso sia commesso dall’usufruttuario all’insaputa del nudo proprietario, il Comune deve emanare l’ordine di demolizione anche nei confronti del nudo proprietario, poiché questi non perde la disponibilità del bene e può agire contro le ingerenze altrui.
Il nudo proprietario può attivarsi per ripristinare l’ordine giuridico violato e recuperare il pieno godimento, anche agendo in giudizio in caso di opposizione dell’usufruttuario. L’ordine di demolizione costituisce factum principis che impone di attivarsi per non perdere il diritto reale. Solo la dimostrazione della non imputabilità della mancata ottemperanza consente di sottrarsi agli effetti sanzionatori.
Nel caso concreto, la ricorrente è stata destinataria di tutti gli atti della sequenza procedimentale, regolarmente notificati. Nulla ha dedotto, in sede procedimentale o processuale, circa le attività poste in essere per assicurare l’esecuzione dell’ordine di ripristino. Il ricorso è pertanto infondato e viene respinto, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 1.500,00 euro oltre oneri di legge.
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Nota della Redazione
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