Pena illegittima non è pena illegale: no al rilievo in executivis (Cass. pen. Sez. I n. 28442 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di incidente di esecuzione è deducibile esclusivamente la pena illegale, non anche la pena illegittima. La nozione di pena illegale non si estende ai profili incidenti sul regime applicativo della sanzione, salvo che ne derivi una pena estranea all’ordinamento per specie, genere o quantità. Ne segue che il lamentato difetto di motivazione sulla forbice edittale applicata dal giudice della cognizione e sulla commisurazione della pena base integra un vizio di legittimità della decisione, non un vizio del titolo esecutivo, e resta coperto dal giudicato.
Il Fatto
Due condannati per il reato di cui all’art. 12, commi 1, 3 e 3-bis, d.lgs. n. 286/1998, commesso sino al 2008, propongono istanza al giudice dell’esecuzione per la rideterminazione della pena, ritenendola illegale. Sostengono che la sentenza di cognizione, nel fissare la pena base, non abbia indicato la forbice edittale di riferimento, così da doversi presumere l’applicazione del minimo introdotto da una riforma successiva al fatto.
La Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, respinge l’istanza con ordinanza del 19.12.2025: la pena base è ricompresa tra il minimo e il massimo edittale vigente all’epoca del fatto e non può dirsi illegale. I condannati ricorrono per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’erronea applicazione della legge penale.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Il provvedimento impugnato ha accertato che la pena applicata rientra nella forbice edittale vigente al momento del fatto; i ricorrenti non contestano tale collocazione, ma ricavano l’illegalità della sanzione da una pretesa carenza di motivazione sulla commisurazione della pena base.
Quel che i ricorrenti denunciano è dunque un vizio della motivazione: si assume che, non essendo indicata la forbice edittale, il riferimento sia a una pena base non più in vigore. Si tratta però di un’elaborazione del testo della motivazione, non della denuncia di un vizio del titolo esecutivo, che solo potrebbe essere dedotto in sede di incidente di esecuzione.
Il rilievo prospetta al più una pena illegittima e non una pena illegale. La Corte richiama la nozione delineata da Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, secondo cui la pena è illegale, ai fini del rilievo officioso anche in caso di inammissibilità del ricorso, non quando consegua a una mera erronea applicazione dei criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio — alla quale l’ordinamento reagisce con i rimedi delle impugnazioni — ma solo quando non sia prevista dall’ordinamento ovvero superi i limiti di legge o sia più grave per genere e specie di quella individuata dal legislatore.
Nella specie l’esito del giudizio non esorbita dai limiti fissati alla discrezionalità del giudice. L’eventuale eccedenza della pena per il reato base rispetto al minimo edittale all’epoca vigente poteva costituire oggetto di verifica in contraddittorio e con gli ordinari mezzi di impugnazione. Tali valutazioni, compiutamente o inadeguatamente motivate, sono ormai coperte dal giudicato.
All’inammissibilità seguono la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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