Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso in accesso agli atti (TAR Emilia-Romagna n. 527 del 04.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorrente ha piena disponibilità dell’azione e può rinunciare al ricorso ovvero dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione. Il giudice amministrativo non ha il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. In ossequio al principio dispositivo, egli è tenuto alla declaratoria di improcedibilità del ricorso allorché il ricorrente dichiari la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. La declaratoria consegue ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di terreni ricadenti nel comparto industriale di Rubbiano, presentavano al Comune un’istanza di accesso agli atti in data 1 aprile 2025. Chiedevano copia degli accordi ex art. 18 L.R. n. 20/2000 sottoscritti dagli altri proprietari, delle garanzie fideiussorie, dei versamenti eseguiti, dei criteri di determinazione delle somme e degli atti di progettazione delle opere connesse alla variante urbanistica.
L’istanza era motivata dall’esigenza di ottenere un certificato di destinazione urbanistica aggiornato sui terreni di proprietà, il cui rilascio l’Amministrazione avrebbe subordinato a un preventivo chiarimento sugli impegni economici asseritamente gravanti sui ricorrenti. Non ricevendo risposta, gli interessati assumevano essersi formato un diniego tacito e adivano il giudice amministrativo ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., per l’annullamento del silenzio-rigetto, l’accertamento del diritto di accesso e l’ordine di esibizione. Il Comune e la società evocata in giudizio non si costituivano. Con memoria del 25 novembre 2025 i ricorrenti, preso atto dell’ostensione di parte dei documenti e dell’inesistenza degli altri, dichiaravano venuto meno l’interesse alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal rilievo che il ricorrente ha piena disponibilità dell’azione. Può dunque rinunciare al ricorso oppure dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione. Da tale premessa discendono due corollari: il giudice amministrativo non ha il potere di procedere d’ufficio e non può sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire.
Ne deriva che, in ossequio al principio dispositivo, il giudice è tenuto alla declaratoria di improcedibilità del ricorso quando il ricorrente dichiari la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il Tribunale richiama, tra le altre, Cons. Stato, Sez. III, n. 2866 dell’8 aprile 2021, a conferma della costanza dell’orientamento.
Nel caso di specie i difensori dei ricorrenti hanno depositato una dichiarazione con cui affermano che è venuto meno l’interesse alla decisione, contenuta nella nota del 25 novembre 2025. La causa è passata in decisione alla camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
Non resta quindi al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione. In assenza di costituzione in giudizio delle controparti, il Tribunale non provvede sulle spese di lite.
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Nota della Redazione
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