Giudizio di ottemperanza sulla carta docente ai docenti precari (TAR Emilia-Romagna n. 502 del 21.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm. consente al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario, una volta decorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97). Ove l’inerzia permanga, il Collegio nomina sin d’ora un commissario ad acta per il compimento degli atti esecutivi. Al commissario che sia dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice non è dovuto alcun compenso. Il giudice dell’ottemperanza, infine, non può integrare il precetto racchiuso nella sentenza da eseguire: l’istanza di corresponsione degli interessi legali, non liquidati nella pronuncia azionata, è rigettata, salvo che sia esperita la specifica azione ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm..
Il Fatto
Un docente con contratti a tempo determinato ottiene dal giudice del lavoro una condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a rendergli disponibile la carta docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo, per un importo complessivo di euro 2.000,00 riferito agli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23.
Passata la pronuncia in giudicato, come attestato dalla cancelleria del giudice ordinario, e notificata all’Amministrazione, il ricorrente adisce il giudice amministrativo perché sia ordinata l’esecuzione del decisum. Chiede inoltre il riconoscimento degli interessi legali dalla maturazione del credito al saldo e la nomina di un commissario. Il Ministero non si costituisce. Alla camera di consiglio del 19 novembre 2025 la causa passa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che l’omesso adempimento non è contestato e che l’Amministrazione non si è neppure costituita. Ne deriva la sussistenza dei presupposti per il rimedio dell’ottemperanza, avendo il ricorrente documentato il passaggio in giudicato della sentenza azionata.
Il Tribunale verifica anche il presupposto temporale. Il termine di centoventi giorni concesso dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 è scaduto: la sentenza è stata notificata in data 18 settembre 2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Amministrazione. L’inerzia è dunque conclamata.
In accoglimento della domanda, il giudice ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato e di provvedere agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Il termine è fissato dal Collegio in via equitativa, in ragione della natura degli adempimenti.
Quanto agli interessi legali, il Tribunale osserva che la sentenza da eseguire nulla dispone sul punto. Il giudice dell’ottemperanza non può integrare il precetto racchiuso nella pronuncia del giudice ordinario, né risulta proposta la specifica azione di condanna alle somme maturate dopo il passaggio in giudicato ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm. L’istanza è pertanto rigettata. Il Collegio richiama, in termini, la giurisprudenza amministrativa sulla non estensibilità del giudicato.
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il Tribunale nomina sin d’ora un commissario ad acta nel Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, o in un dirigente delegato. Poiché si tratta di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è liquidato alcun compenso. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dei difensori antistatari.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.