Esecuzione del giudicato sulla Carta elettronica del docente e commissario ad acta (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 674 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi sulla sentenza che riconosce al docente il diritto alla Carta elettronica del docente è titolo per l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. L’Amministrazione che non provveda all’assegnazione del beneficio è inottemperante e va condannata a dare esecuzione integrale entro il termine fissato dal giudice. Decorso inutilmente tale termine, il creditore può investire il commissario ad acta nominato sin d’ora nella decisione, che provvede entro i successivi 60 giorni. L’omesso versamento delle somme dovute per le annualità riconosciute integra inadempimento al giudicato, senza che rilevi l’assenza di costituzione dell’Amministrazione intimata.
Il Fatto
I ricorrenti hanno agito ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’esecuzione della sentenza con cui il giudice del lavoro aveva accertato il loro diritto al beneficio economico di € 500,00 annui, per gli anni scolastici indicati, tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad assegnare la carta e ad accreditare l’importo, oltre interessi legali, in relazione ai contratti a tempo determinato stipulati negli anni in contestazione.
Formatosi il giudicato, attestato in atti, i ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza e la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese, nonché di quanto di giustizia per ogni giorno di ulteriore inadempimento. Il Ministero non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la procedibilità del ricorso. Il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 era decorso dopo la rituale notificazione della sentenza in copia conforme e prima della proposizione del ricorso, sicché l’azione di ottemperanza risultava ammissibile.
Nel merito, il ricorso è stato giudicato fondato. L’Amministrazione non aveva ottemperato alle statuizioni del giudicato, non avendo versato le somme dovute per le annualità indicate mediante assegnazione della carta elettronica del docente. Il Collegio ha richiamato la propria sentenza n. 117 del 2024 e i numerosi conformi precedenti, le cui motivazioni ha espressamente richiamato.
Accolto il ricorso, il Tribunale ha adottato le conseguenti misure ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., dichiarando l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale entro 60 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa. Per il caso di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il dirigente ministeriale preposto alla competente Direzione Generale.
Il commissario assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato, e provvederà entro i successivi 60 giorni, anche avvalendosi della struttura organizzativa regionale. Il Collegio ha precisato che l’attività demandata rientra nei compiti istituzionali del commissario, sicché non è dovuto alcun compenso.
Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata al pagamento, con liquidazione che tiene conto della natura minima e stereotipata dell’attività. Il Ministero dovrà inoltre rimborsare il contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1, d.P.R. n. 115/2002. Il Collegio ha escluso la condanna a somme aggiuntive a titolo di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in ragione della stringente e celere procedura di ottemperanza disposta. Spese e rimborso sono stati distratti a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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