Procura speciale generica: ricorso per ottemperanza inammissibile (TAR Lombardia n. 1892 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la procura alle liti costituisce requisito di ammissibilità del ricorso e deve possedere i caratteri della specialità, indicando l’oggetto della controversia, le parti contendenti e l’autorità davanti alla quale il ricorso va proposto. La procura redatta su supporto cartaceo, separata dal ricorso nativo digitale e depositata in copia informatica, non integra la fattispecie della procura apposta in calce, poiché tale figura resta funzionale alla sola certificazione dell’autografia della sottoscrizione. Il vizio di genericità della procura speciale non è sanabile ai sensi degli artt. 39, comma 1, cod. proc. amm. e 182, secondo comma, c.p.c., né ammette il beneficio dell’errore scusabile ex art. 37 cod. proc. amm. dopo la pubblicazione della sentenza dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025.
Il Fatto
La ricorrente aveva agito per l’ottemperanza del giudicato formatosi su una sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2021/2022, la somma complessiva di euro 1.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Ritenuta l’inottemperanza dell’Amministrazione, la creditrice propose ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si costituì per resistere. Alla camera di consiglio il Collegio rilevò d’ufficio l’eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti.
La Motivazione della Corte
Preliminarmente il Collegio esclude che la mancata presenza del difensore della ricorrente alla camera di consiglio imponesse l’adozione dell’ordinanza ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm. L’avviso finalizzato al contraddittorio non è necessario quando i procuratori non siano presenti, poiché l’assenza comporta rinuncia implicita alla possibilità di controdedurre. Il rilievo d’ufficio era stato comunque esternato in sede di trattazione, come da verbale.
Nel merito, la procura era stata rilasciata su documento analogico separato rispetto al ricorso nativo digitale, con sottoscrizione autografa della parte e del difensore, e notificata in copia informatica unitamente al ricorso. La procura non indicava né il Tribunale amministrativo regionale competente, né gli estremi del provvedimento del giudice ordinario di cui si chiedeva l’esecuzione, limitandosi a un generico riferimento al competente T.A.R.
Il Collegio richiama l’art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm., che impone la procura speciale, e la giurisprudenza sul suo contenuto. L’unica eccezione è la procura apposta in calce o a margine del ricorso, che si incorpora nell’atto e ne assorbe la specialità. Tale eccezione non è estensibile all’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021: la formalità telematica certifica l’autografia, ma non elimina l’esigenza che la procura separata rechi in sé elementi esaustivi circa il proprio oggetto.
Il Collegio prende quindi le distanze dall’orientamento che assimila la copia digitalizzata della procura cartacea alla procura in calce. Tale modalità non garantisce né la contezza del contenuto dell’atto da parte del sottoscrittore, né l’anteriorità del rilascio rispetto alla redazione del ricorso, ponendosi in dissonanza con l’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025, secondo cui la procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso, non alla notificazione o al deposito.
Quanto alla sanabilità, il Collegio osserva che l’esistenza della procura speciale è requisito di ammissibilità e deve sussistere al momento della proposizione del ricorso, con conseguente esclusione del potere di rinnovazione. Non è praticabile neppure l’errore scusabile, istituto di stretta interpretazione: la pronuncia dell’Adunanza plenaria non ha innovato il quadro normativo, ma ha confermato un indirizzo già esistente, al quale la parte avrebbe potuto prudentemente aderire. Per i ricorsi notificati dopo il 2 ottobre 2025 non è più ammessa la regolarizzazione.
Il ricorso, notificato il 27 novembre 2025, è pertanto dichiarato inammissibile. Le spese di giudizio sono compensate.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.