Ottemperanza al giudicato e termine dilatorio di 120 giorni sui crediti ministeriali (TAR Lombardia n. 1234 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato di condanna, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, costituisce il presupposto temporale dell’inottemperanza: solo dopo il suo inutile decorso l’amministrazione può essere dichiarata inadempiente. Il ricorso è fondato quando il titolo esecutivo è passato in giudicato ed è stato notificato ritualmente, l’amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali e non ha contestato il credito né nell’an né nel quantum. Il giudice amministrativo assegna all’amministrazione un termine per l’esecuzione e, in caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, con cui è stato accertato il suo diritto a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per le annualità indicate, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative somme.
Il titolo, munito di formula esecutiva e notificato all’amministrazione debitrice, è passato in giudicato. Il Ministero non ha dato esecuzione. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza; l’amministrazione si è costituita con atto di mera forma, chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, rispetto al titolo della cui ottemperanza si tratta, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il dato temporale è stato verificato con riferimento alla notifica rituale del titolo, elemento che segna l’avvio del termine stesso.
La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente hanno palesato che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali. Il Ministero, costituito, non ha formulato deduzioni sul punto né ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura.
Da qui la conseguenza: il credito non è contestato nell’an né nel quantum. Il ricorso è stato pertanto accolto e dichiarata l’inottemperanza dell’amministrazione, che non ha effettuato i pagamenti cui si riferisce il titolo.
Al Ministero resistente è stato assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti. In caso di inutile decorso, è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura di parte ricorrente, darà corso al pagamento a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Quanto al compenso del commissario, il Collegio ha osservato che le funzioni sono affidate a un dipendente pubblico e devono ritenersi connesse ai relativi compiti istituzionali, con la conseguenza che il compenso è compreso in quello già stabilito e percepito dall’amministrazione di appartenenza. Le spese di lite sono state compensate, in ragione del comportamento processuale della parte ricorrente, che ha depositato la necessaria procura speciale solo all’esito dell’ordine impartito dal Tribunale, con conseguente dilatazione dei tempi di definizione del giudizio.
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Nota della Redazione
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