Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 867 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo avente efficacia di giudicato, formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro, vincola l’Amministrazione all’esecuzione della pretesa in esso recata, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma assolve soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento, poiché l’esatta dimensione del credito discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne consegue che i conteggi prodotti dal creditore, quanto a capitale residuo e interessi, non sono definitivamente vincolanti per l’Amministrazione, dovendosi verificarne misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge. Il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, decorre dalla notificazione del titolo esecutivo e deve essere decorso prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo.
Il Fatto
Il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, con sentenza n. 853/2024, pubblicata il 23.12.2024, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere a un docente, a titolo di carta docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, la somma complessiva di euro 2.000,00.
La sentenza è passata in giudicato, come attestato ai sensi dell’art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., ed è stata notificata. L’Amministrazione non ha adempiuto entro il termine dilatorio di legge. Il creditore ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la corresponsione della somma oltre interessi legali e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza del titolo. La pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’ente debitore. Essa si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudice ha poi precisato la natura del giudizio. L’ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto: assolve soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto. La sua esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali.
Da qui una conseguenza operativa rilevante. L’entità delle somme calcolate dal ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione. Per il capitale residuo e per gli interessi andrà verificata l’esatta misura, quanto a importo e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge, richiamandosi gli artt. 1283 e ss. cod. civ.
Il Collegio ha inoltre accertato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, che le Amministrazioni dello Stato devono rispettare dalla notificazione del titolo esecutivo prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con dichiarazione di inottemperanza e assegnazione all’ente di un termine di sessanta giorni per il pagamento. È stata disposta la condanna alle spese, distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a. Per il caso di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo su istanza del creditore e senza compenso, trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali.
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Nota della Redazione
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