Inammissibile il ricorso che riproduce profili già vagliati dal giudice di merito (Cass. pen. Sez. VII n. 32567 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, senza specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata. Il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. è legittimamente motivato con la valutazione complessa e congiunta delle peculiarità della fattispecie concreta, ai sensi dell’art. 133, comma primo, cod. pen., e con l’abitualità della condotta desumibile dai precedenti penali. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. può essere motivato con l’assenza di elementi di segno positivo, non essendo più sufficiente, dopo la riforma del 2008, il solo stato di incensuratezza. La misura di sicurezza dell’espulsione dello straniero ex art. 86 d.P.R. n. 309/1990 richiede l’accertamento in concreto della pericolosità sociale e l’esame comparativo della condizione familiare, in bilanciamento tra sicurezza sociale e vita familiare.
Il Fatto
La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 21/10/2025, ha parzialmente riformato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la pronuncia del Tribunale del 9 ottobre 2023 con cui il ricorrente era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 73, comma 5, e 80, comma 1, lett. a) d.P.R. n. 309/1990.
Avverso tale sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando sei motivi: mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, diniego delle circostanze attenuanti generiche e illegittimità della misura di espulsione in rapporto al principio di proporzionalità.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché articolato su motivi non deducibili in sede di legittimità, in quanto riproduttivi di profili già esaminati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici e non accompagnati da specifica critica delle argomentazioni della sentenza impugnata.
Quanto alla particolare tenuità del fatto, i profili di doglianza sono ritenuti manifestamente infondati. La Corte territoriale ha motivato il diniego sulla base dell’oggettiva gravità della condotta e della presenza di numerose condanne irrevocabili, sia in materia di stupefacenti sia per reati commessi a scopo di lucro, da cui emerge l’abitualità della condotta. Il provvedimento si colloca nel solco del dictum delle Sezioni Unite n. 13681 del 25/2/2016, secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, con riferimento ai criteri dell’art. 133, comma primo, cod. pen. Non è peraltro necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti, come affermato da Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022 e da Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018.
Il motivo sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è parimenti manifestamente infondato. Il provvedimento impugnato è conforme all’orientamento consolidato secondo cui il mancato riconoscimento può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, tanto più dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. disposta dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza. La Corte territoriale ha adeguatamente motivato il diniego sulla mancata emersione di elementi positivi idonei a controbilanciare un quadro soggettivo contrassegnato da gravi e ripetuti precedenti penali.
Sugli ultimi tre motivi, relativi alla misura di espulsione, la Corte richiama l’art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come interpretato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 58 del 1995, che ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale nella parte in cui obbliga il giudice a emettere l’ordine di espulsione senza l’accertamento in concreto della pericolosità sociale. La giurisprudenza di legittimità richiede inoltre l’esame comparativo della condizione familiare dell’imputato con gli altri criteri dell’art. 133 cod. pen., in una prospettiva di bilanciamento tra interesse generale alla sicurezza sociale e interesse del singolo alla vita familiare, in conformità all’art. 8 CEDU in relazione all’art. 117 Cost. La Corte territoriale ha ritenuto la persistenza della pericolosità sociale in ragione dei precedenti e del mancato radicamento sul territorio italiano, non avendo l’imputato avviato alcun percorso di revisione critica né vantando riferimenti familiari e affettivi in Italia.
All’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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Nota della Redazione
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