Confisca del mezzo e messa alla prova: serve l’accertamento del reato (Cass. pen. Sez. III n. 829 del 09.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La confisca dei mezzi di trasporto utilizzati per commettere le violazioni in materia di accise, disposta per effetto del rinvio di cui all’art. 44, comma 1, dlgs n. 504 del 1995 alle disposizioni doganali e, segnatamente, all’art. 301 del d.P.R. n. 43 del 1973, presuppone un accertamento compiuto della sussistenza del reato e della responsabilità. La sentenza di proscioglimento pronunciata per esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell’art. 464-septies cod. proc. pen., non è idonea a esprimere tale accertamento e non può fondare il provvedimento ablatorio. Ne segue l’illegittimità dell’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione rigetti l’istanza di restituzione proposta dal terzo estraneo al reato, senza verificare le condizioni sostanziali della confisca.
Il Fatto
Nel corso di un controllo della Guardia di Finanza veniva sequestrata un’autocisterna adibita al trasporto di carburante, contenente oltre diecimila litri di liquido privo della prescritta documentazione fiscale, insieme all’automotrice che la trainava. Per la violazione dell’art. 49, comma 1, dlgs n. 504 del 1995 si procedeva nei confronti del conducente del veicolo, dipendente della società proprietaria dei mezzi.
Il procedimento a carico di costui si definiva con la dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, con contestuale disposizione della confisca di quanto in sequestro. La società, qualificatasi come terza interessata estranea al processo, chiedeva la restituzione dei beni. Il giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza, ritenendo non provata né la buona fede né l’assenza di culpa in vigilando. Respinta l’opposizione, la società ricorreva per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte preliminarmente conferma la correttezza del percorso processuale seguito dalla ricorrente. Il terzo estraneo al reato, non legittimato a impugnare la sentenza, può chiedere al giudice dell’esecuzione la revoca della confisca e la restituzione del bene, e avverso il rigetto proporre opposizione davanti al medesimo giudice, secondo il principio delle Sezioni unite n. 48126 del 2017 e di Sez. V n. 28344 del 2019.
Il primo motivo è respinto. Il provvedimento emesso a carico dell’imputato contiene nel dispositivo l’espressa previsione della confisca di quanto in sequestro: il dispositivo è la parte della sentenza che esterna la volontà provvedimentale dell’autorità giudiziaria, sicché la doglianza di travisamento del fatto è palesemente infondata.
Sono invece fondati il secondo e il terzo motivo. L’art. 44, comma 1, dlgs n. 504 del 1995 assoggetta a confisca i mezzi utilizzati per commettere le violazioni, secondo le disposizioni doganali. Richiamato l’art. 301 del d.P.R. n. 43 del 1973, la Corte osserva che una previsione tanto rigorosa, quando si dirige contro un soggetto estraneo al reato e per ciò stesso non posto nella condizione di partecipare al giudizio, può ritenersi legittima, anche sotto il profilo della proporzionalità, solo se il giudicante abbia potuto verificare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato.
Tale verifica difetta nel caso di specie. L’estinzione del reato conseguente alla messa alla prova viene pronunciata senza una approfondita indagine sull’esistenza del reato fondata su effettivi elementi di prova, e non esprime un compiuto accertamento sul merito dell’accusa: principio già affermato da Sez. V n. 33277 del 2017 e, con riguardo alla confisca dell’art. 474-bis cod. pen., da Sez. V n. 49478 del 2019, che esclude l’equiparazione del proscioglimento per messa alla prova alla sentenza di condanna o di patteggiamento.
Né il proscioglimento dell’imputato né il giudice dell’esecuzione hanno operato un simile accertamento. L’ordinanza impugnata è pertanto viziata e va annullata con rinvio al medesimo Tribunale, in diversa composizione, perché verifichi la sussistenza delle condizioni per procedere alla confisca dei beni in sequestro.
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Nota della Redazione
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